DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 11-bis 
 
(Disposizioni in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta
                                POS). 
 
  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici
disciplinato  dal  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  e'  sospeso
per il periodo di cui  all'articolo  6,  comma  2,  lettera  b),  del
predetto decreto. 
  2. L'articolo 8 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  del
medesimo regolamento. 
  3. Al regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo
6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente  entro  il
30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre  2022,  sulla  base  di  una
graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza
del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5"; 
    b) all'articolo 10: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Avverso il mancato  o  inesatto  accredito  del  rimborso
previsto  per  il  periodo  sperimentale  di  cui   all'articolo   7,
l'aderente puo' presentare reclamo entro centoventi giorni successivi
alla  scadenza  del  termine  previsto  per  il  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 5.  Per  quanto  concerne  i  periodi  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente puo'  presentare
reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP  IO
o nei sistemi messi a disposizione  dagli  issuer  convenzionati  del
rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo
giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma
2, lettere a) e c), e rispettivamente entro  il  29  agosto  2021  ed
entro il 29 agosto 2022"; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        "5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,  sulla
base  del  quadro  normativo  e  regolamentare  che   disciplina   il
programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del  termine
per presentare il reclamo ai sensi del comma 2"; 
    c) all'articolo 11: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. L'attribuzione  dei  rimborsi  previsti  dall'articolo  6
avviene nei limiti dell'importo  di  euro  1.367,60  milioni  per  il
periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di
euro 1.347,75 milioni per il periodo  di  cui  alla  lettera  c)  del
medesimo  comma.  Qualora  le  predette   risorse   finanziarie   non
consentano il pagamento integrale del rimborso spettante,  questo  e'
proporzionalmente ridotto"; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        "3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo  8
avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno  dei
periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c).  Qualora  le
predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto". 
  4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso cashback  nel  periodo  sperimentale  previsto
dall'articolo 7 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  erogate
nell'ambito delle risorse  complessivamente  disponibili  per  l'anno
2021. 
  5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con le societa'  PagoPA  S.p.a.  e  Consap  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della  sospensione  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni di  euro,  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. (18) 
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre  2020,
n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1. 
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
  10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Per le commissioni maturate nel  periodo  dal  1°  luglio
2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui  gli
esercenti attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico,  nel
rispetto   delle   caratteristiche   tecniche   da   stabilire    con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo". 
  11.  Al  capo  I  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 22-bis (Credito d'imposta per  l'acquisto,  il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con  i  registratori  telematici).  -  1.  Agli
esercenti attivita' di impresa, arte  o  professione  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno  2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  collegati  agli  strumenti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo  di  acquisto,
di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle  spese
di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per  il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
    2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  spetta,  nel  limite
massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: 
      a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
      b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
      c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
    3. Ai medesimi  soggetti  di  cui  al  comma  1  che,  nel  corso
dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti
di pagamento  elettronico  che  consentono  anche  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa  di  320  euro  per  soggetto,
nelle seguenti misure: 
      a) 100 per cento  per  i  soggetti  i  cui  ricavi  e  compensi
relativi al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  non
superiore a 200.000 euro; 
      b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
      c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
    4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/  2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura". 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  ((ovvero  a  procedere  allo
scorrimento delle vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici,))  e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  del  medesimo  Ministero,  nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di  personale
pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello iniziale  dell'area
III del comparto funzioni centrali. 
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del  presente
articolo, pari a 388.412 euro per l'anno  2021  e  a  2.330.469  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, la dotazione complessiva del  contingente  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
dieci unita' di personale dal 2021. Una quota parte, non inferiore  a
otto unita' di personale, e' riservata alle sezioni di cui al comma 3
dell'articolo  3  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.  227.  Per  i  medesimi
anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto
di cui all'ultimo periodo del comma  1  del  citato  articolo  3  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  227
del 2003,  presso  la  struttura  ivi  prevista  sono  istituiti  due
ulteriori  posti  di  funzione  di  livello  dirigenziale   generale,
assegnati alle dirette dipendenze  del  Capo  di  gabinetto.  Per  le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 547.279
euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno  2022.
(18) 
  16. La  dotazione  finanziaria  destinata  all'indennita'  prevista
dall'articolo 7, comma 7, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.  227,  anche  per  le
esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente  articolo,
e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021  e  di  500.000  euro
dall'anno 2022. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari  a
797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo  3  della  legge  19
giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
asseverate dai relativi organi di controllo". 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
66) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo  vigente
prima della data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ove
coerenti con le funzioni indicate al comma 64". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 256) che "L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e' soppressa".