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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59

Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 (in G.U. 06/07/2021, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  2-3-2024
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Art. 2

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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