DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59

Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 (in G.U. 06/07/2021, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 7-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
     Rifinanziamento del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione)) 
 
  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ((al fine di accelerare la  capacita'
di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli  investimenti  del
Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,))   e'   incrementata
complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le  annualita'  di
seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000  milioni
di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850
milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni  di
euro per l'anno 2030 e 370  milioni  di  euro  per  l'anno  2031.  Ai
predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5. 
  ((1-bis. A valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  come  rifinanziato
dal  comma  1  del  presente  articolo,  con  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive  pari  a  700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori: 
    a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45  milioni  di  euro  per
l'anno  2023  e  55  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,   per   la
realizzazione  di  un'unica  Rete   di   interconnessione   nazionale
dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme,  dei
sistemi  e  dei  dati  tra  scuole,  uffici  scolastici  regionali  e
Ministero dell'istruzione, l'omogeneita'  nell'elaborazione  e  nella
trasmissione dei dati,  il  corretto  funzionamento  della  didattica
digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi
alle attivita' predette; 
    b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  per  la  costituzione  di  un  polo
energetico nel Mare Adriatico  per  riconvertire  le  piattaforme  di
estrazione del petrolio e del gas e realizzare  un  distretto  marino
integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle  coste
di Ravenna, nel quale eolico  offshore  e  fotovoltaico  galleggiante
producano  energia  elettrica   in   maniera   integrata   e   siano,
contemporaneamente, in  grado  di  generare  idrogeno  verde  tramite
elettrolisi; 
    c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti  e
dei  capoluoghi  di  provincia  con  meno  di  50.000  abitanti   per
investimenti finalizzati al risanamento urbano,  nel  rispetto  degli
obiettivi  della  transizione  verde  e  della  rigenerazione  urbana
sostenibile, nonche' a favorire l'inclusione sociale; 
    d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno  2024,  per  investimenti
per il miglioramento della qualita' dell'aria, in considerazione  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2
), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi  indicati
dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 maggio 2008. Le risorse sono  assegnate  in  coerenza  con  il
riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
    e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  per  interventi  prioritari  di
adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud
Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse  turistico,
storico e archeologico; 
    f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  15
milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle  flotte  navali
private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina; 
    g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15  milioni  di  euro  per
l'anno  2024,  per  interventi  infrastrutturali   per   evitare   il
sovraffollamento carcerario; 
    h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per  investimenti  per  il
passaggio a metodi di allevamento a stabulazione  libera,  estensivi,
pascolivi,   come   l'allevamento   all'aperto,   l'allevamento   con
nutrizione  ad  erba  (grass  fed)  e  quello  biologico  e  per   la
transizione a sistemi senza gabbie. 
  1-ter. Le risorse del comma  1-bis,  lettere  da  a)  ad  h),  sono
assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 178,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della  percentuale  di
riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del  CIPESS  sono
individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali  in  relazione  al  cronoprogramma  finanziario  e
procedurale nonche'  le  modalita'  di  revoca  in  caso  di  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi.  Le  risorse  revocate  tornano  nella
disponibilita'  del  CIPESS   per   la   programmazione   complessiva
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
  1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b),  f)  ed
h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia  di
aiuti di Stato)).