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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  23-3-2021

Art. 3

Fondo autonomi e professionisti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.