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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2021, n. 34

Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022. (21G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2021
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Testo in vigore dal:  31-3-2021

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata;
Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;
Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 luglio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553, ancorché faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti;
Considerato, altresì, che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalità di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non può andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilità di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilità di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti;
Considerato, inoltre, che la possibilità di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualità, deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Fondo di cui all'articolo 1, comma 553,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per l'annualità 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, può essere, altresì, finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalità, da realizzarsi a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.»
- Si riporta l'allegato «A» della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

«Allegato A
(Art. 25, comma 7)

Isole Tremiti
1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il comma 7 dell'art. 25 (Finanza decentrata) della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.».
- Si riporta il comma 238 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Isola del lago d'Iseo. 16-bis. Monte Isola».».

Note all'art. 1:
- Per il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.