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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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vigente al 12/09/2021
Testo in vigore dal:  10-9-2021 al: 8-11-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;
Considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteoclimatiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;
Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere più celeri ed efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;
c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.