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DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (21G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
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vigente al 30/09/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-8-2021 al: 23-10-2021
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Art. 8

Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile
1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.