stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (21G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
nascondi
vigente al 30/09/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-8-2021 al: 23-10-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il curriculum vitae contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.
8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.