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DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal:  9-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)
1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.
1-bis. Fino al
((31 marzo 2022))
, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
((,))
e all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.