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DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
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vigente al 15/11/2021
Testo in vigore dal:  2-10-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

(Disposizioni di coordinamento)
1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter
((, 9-ter.1, 9-ter.2))
e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.
2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del
((Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale,))
previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.