DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 65 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni  di
euro per la  parte  corrente  e  di  120  milioni  di  euro  per  gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo
di parte corrente e' destinata a riconoscere un  contributo  a  fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi  dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 
  4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "e  per  il  cinquanta  per  cento  ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "e per il restante cinquanta per cento,  in  parti  uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti  interpreti  o  esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono  attivita'  di  intermediazione
dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
    b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
      "3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero  della  cultura
il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute
per la gestione delle attivita' di  cui  ai  medesimi  commi  nonche'
l'elenco dei soggetti beneficiari del  riparto  dei  compensi  con  i
relativi importi. 
      3-quater. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  i  soggetti
abilitati a ripartire il  compenso  di  cui  all'articolo  71-septies
trasmettono al Ministero della cultura e alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione
delle somme e della relativa ripartizione in favore  dei  beneficiari
nonche'  delle  spese  sostenute  in  quanto  strettamente   connesse
all'attivita' di ripartizione. Al fine  di  favorire  l'economicita',
l'efficacia e l'efficienza delle attivita' di ripartizione di cui  al
presente articolo e di ridurne le  spese  di  gestione,  la  Societa'
italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE)  definisce   modelli   e
procedure, approvati  dal  Ministero  della  cultura,  relativi  alle
attivita' di ripartizione,  che  consentono  altresi'  alla  medesima
Societa' la verifica della necessita' e della congruita' delle  spese
rendicontate e delle  eventuali  somme  accantonate  o  comunque  non
distribuite. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) puo'
procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per
accertare la regolarita' dei dati rendicontati  e  puo'  disporre  il
reintegro degli importi detratti a copertura di spese di  gestione  o
di eventuali accantonamenti, al fine  della  successiva  ripartizione
tra  i  beneficiari.  Il   mancato   rispetto   degli   obblighi   di
rendicontazione di cui al presente comma  determina  per  i  soggetti
inadempienti  l'impossibilita'   di   partecipare   alle   successive
ripartizioni  nonche'  l'obbligo  di   restituzione   degli   importi
complessivi ricevuti dalla Societa' italiana degli autori ed  editori
(SIAE). La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce
al Ministero della cultura sugli esiti  delle  verifiche  di  cui  al
presente comma". 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: 
      a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate  presso
la Cineteca  nazionale  possono  essere  considerate  rispettivamente
opere fuori commercio oppure opere di pubblico  interesse  depositate
in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
      b) i criteri per  definire  scambi  delle  opere  di  cui  alla
lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare
con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della
cultura cinematografica; 
      c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i  fini
di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere  proiezioni
in sala delle opere depositate  o  iniziative  dirette  a  realizzare
raccolte di opere o  a  diffonderle  su  piattaforme  telematiche  di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza  possibilita'  per  gli  utenti  di  scaricare  i
contenuti; 
      d) i criteri di ripartizione dei proventi delle  iniziative  di
cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e
di digitalizzazione  delle  opere  utilizzate  e  delle  altre  spese
sostenute dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in  cui  essa,  in
riferimento alle opere depositate presso di essa,  e'  esclusa  dagli
obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e  46-bis  della
legge 22 aprile 1941, n.  633,  in  quanto  istituto  di  tutela  del
patrimonio culturale". 
    a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione  III  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e' destinata  agli  autori  del  soggetto,  agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica  e  ai  registi,
secondo quanto previsto nel decreto di  cui  all'articolo  25,  comma
1."; 
    b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: "d-bis)  i  requisiti  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.". 
  6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo  viaggiante  e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui  all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al ((30 giugno 2022)), dal pagamento  del  canone
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  7. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 6, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro il 30 settembre 2021. Nel caso in  cui  ricorra  la  condizione
prevista dal comma 3  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 
  8. All'articolo  1,  comma  590,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole "e il finanziamento  attribuibile  a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di  20
milioni di euro" sono soppresse. 
  9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le  parole  "150  milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "220
milioni". 
  10. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  290,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5  milioni
euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto  a  4,3  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.