DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. 
 
  1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.  77,  le  parole:  "fino  al  30  aprile  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021". 
  2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte  o  professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli enti  non  commerciali,  compresi  gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,
il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  spetta  in  relazione  ai  canoni
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio
2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il  credito
d'imposta spetta a  condizione  che  l'ammontare  medio  mensile  del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il  1°  aprile
2020 e il 31 marzo  2021  sia  inferiore  almeno  del  30  per  cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. 
  ((2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta  anche  alle
imprese esercenti attivita' di commercio  al  dettaglio,  con  ricavi
superiori  a  15  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo  d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno  dei  mesi  da
gennaio 2021 a  maggio  2021,  a  condizione  che  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il
1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore  almeno  del  30  per
cento rispetto  all'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo 2020.  Il  credito  d'imposta  spetta,  anche  in  assenza  dei
requisiti di  cui  al  periodo  precedente,  ai  soggetti  che  hanno
iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. Alle  imprese  di
cui al presente comma il credito d'imposta  spetta,  rispettivamente,
nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  2-bis  del
presente articolo, pari a 81 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77)). 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  euro
1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.