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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2025)
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Testo in vigore dal:  22-11-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.
((Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012))
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
((Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015))
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((2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33))
((60))
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni
((, già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,))
al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,
((che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,))
mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
((Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma))
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((4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21 bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico))
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021".
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
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AGGIORNAMENTO (60)

La L. 28 ottobre 2024, n. 162, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".