DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-ter 
 
                  (Isolamento e autosorveglianza). 
 
  1. 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di  mobilita'
dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in  quanto
risultate  positive  al  SARS-CoV-2,  fino   all'accertamento   della
guarigione, salvo che per il ricovero in una  struttura  sanitaria  o
altra struttura allo scopo destinata. (26) 
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro  che
hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al
SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma  4,
lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto  o
al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto  al  rischio
di contagio, c), e comma 5, ((fino al quinto giorno)) successivo alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 ((...)). (26) 
  3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative ((del comma 1)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  31
OTTOBRE 2022, N.  162,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2022, N. 199)). ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  31  OTTOBRE
2022, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022,
N. 199)). 
 
                                                                 (26) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L.
19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 4,  comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.