DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 24-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-bis 
 
   ( Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute 
          in materia di ingressi nel territorio nazionale e 
             per la adozione di linee guida e protocolli 
          connessi alla pandemia ((di COVID-19)) ). ((26)) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e  fino  al  31
dicembre  2022,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di
emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro
della salute,  ((nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e  di
proporzionalita',)) con propria ordinanza: 
    a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa
con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo'
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo
svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche,
produttive e sociali; 
    b) sentiti i Ministri competenti  per  materia,  puo'  introdurre
limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. 
 
                                                               ((26)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L.
19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.