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DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  1-5-2022
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Art. 10

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36))
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8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" fino a: "F1," sono soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";
b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo";
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.