DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 34-ter 
 
(Misure per il riconoscimento  della  lingua  dei  segni  italiana  e
        l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva). 
 
  1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della  Costituzione  e  degli
articoli 21 e 26 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, nonche' in armonia  con  gli  articoli  9,  21  e  24  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata  ai
sensi della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  la  Repubblica  riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua  dei
segni italiana tattile (LIST). 
  2. La Repubblica riconosce  le  figure  dell'interprete  in  LIS  e
dell'interprete in  LIST  quali  professionisti  specializzati  nella
traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della  LIST,
nonche'  nel  garantire  l'interazione  linguistico-comunicativa  tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione
in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni  utilizzate
nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue  dei  segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro  per  le  disabilita',   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i percorsi  formativi  per  l'accesso
alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e  sono
altresi' definite le norme  transitorie  per  chi  gia'  esercita  le
medesime professioni alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. ((Il termine previsto  dalle  norme
transitorie di cui al secondo periodo, riguardante  il  conseguimento
dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete  in
LIS e in LIST, e' prorogato al 31 gennaio  2025.  La  professione  di
interprete in LIS e in LIST  puo'  essere  esercitata  in  forma  non
organizzata ai sensi della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  anche  da
coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025,
un attestato in 'Tecniche  di  traduzione  e  interpretazione'  o  di
'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato  da  enti,
associazioni, cooperative con  certificazione  UNI  ISO  che  abbiano
garantito  requisiti  di  qualita'  della  formazione  su  tutto   il
territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in
modo  continuativo  nel  campo  della  formazione  specifica  per  il
conseguimento del predetto attestato)). 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo  31  marzo  2001,  n.  165,  promuovono  progetti
sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in  LIS
e in LIST e di sottotitolazione. 
  4. Al fine di  favorire  l'inclusione  sociale  delle  persone  con
disabilita'  uditiva,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
promuove campagne di comunicazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 456, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  che,  per  l'anno
2021, e' incrementato di 4 milioni di euro. 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
458 e' sostituito dal seguente: 
    "458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro con delega in materia di  disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456". 
    7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto.