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DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali ((, nonchè per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)) per l'anno 2021. (21G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58 (in G.U. 7/05/2021, n. 108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  8-5-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto del permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ed in particolare l'articolo 1, comma 4-terdecies;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'articolo 31-quater;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, ed in particolare l'articolo 8;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ed in particolare l'articolo 4;
Considerata pertanto la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste per l'anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;
3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;
4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi
((delle medesime regioni))
per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
((2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"))