DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (21G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
    Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo 
 
  1. Al Ministero del  turismo  sono  trasferite  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie,  compresa  la  gestione   dei   residui,
destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto  dal  presente
decreto. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  e'  soppressa  e  i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di  tre
dirigenti di livello non generale sono trasferiti  al  Ministero  del
turismo. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero  della
cultura resta determinata per le posizioni  di  livello  generale  ai
sensi all'articolo 54 del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per  l'anno  2021  e  di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e'
individuata nella Tabella A, seconda colonna,  allegata  al  presente
decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei
rispettivi ruoli del personale delMinistero.  La  dotazione  organica
dirigenziale  del  Ministero  del  turismo  e'  determinata  per   le
posizioni di livello generale ai sensi  dell'articolo  54-quater  del
decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto,
e quanto alle posizioni di livello non generale ((in numero di  23)),
incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro. 
  ((4.  Ferma  l'operativita'  del  Segretariato  generale   per   il
coordinamento delle direzioni generali e dei  rapporti  con  l'Unione
europea e con gli organismi internazionali, la  pianificazione  e  la
programmazione   strategica,   il   monitoraggio   e   la    verifica
dell'attuazione e della gestione, mediante  tre  uffici  dirigenziali
non  generali,  le  competenti   articolazioni   amministrative   del
Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: 
    a)  politiche  delle  risorse  umane   e   relazioni   sindacali;
trattamento giuridico del personale  e  dei  collaboratori;  supporto
giuridico per gli affari di  competenza  delle  unita'  organizzative
preposte a compiti di gestione; 
    b) controllo  su  enti,  associazioni  e  fondazioni  vigilati  e
finanziati; assistenza e tutela dei turisti;  formazione  e  carriere
professionali turistiche con i  connessi  poteri  di  accertamento  e
controllo; acquisti di beni e servizi e  gestione  degli  adempimenti
del responsabile unico del procedimento (RUP); 
    c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre  misure
per il settore; rapporti con  le  regioni  e  con  gli  enti  locali;
gestione dei programmi cofinanziati da  fondi  di  coesione,  inclusa
l'integrazione  tra  programmi  regionali  e  nazionali   nell'ambito
turismo  e  di  progetti  di   innovazione,   anche   attraverso   la
partecipazione a programmi internazionali; 
    d) in  raccordo  con  l'unita'  organizzativa  cui  competono  le
missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo  e  gestione
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle  infrastrutture
tecnologiche del Ministero, definizione e gestione  dell'architettura
delle banche dati  di  settore,  cura  della  sicurezza  dei  sistemi
informatici del Ministero, supporto tecnologico  e  informatico  alle
altre unita' organizzative del Ministero; acquisti di beni e  servizi
per  le  materie  di  pertinenza;  elaborazione  dati  statistici  ed
economici nonche' coordinamento, in raccordo con  le  regioni  e  con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di
interesse  per  il  settore  turistico;  gestione  degli  adempimenti
economici e retributivi delle risorse umane)). 
  5. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse
umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  individuate
nella Tabella A, prima colonna,  allegata  al  presente  decreto,  in
servizio alla data del 13 febbraio  2021,  con  le  connesse  risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del Ministero  della
cultura  e  le  relative  facolta'  assunzionali   riconducibili   al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo  sono
conseguentemente ridotte  in  misura  corrispondente  alla  dotazione
organica del  personale  non  dirigenziale  di  cui  al  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  13
gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.
Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per  il  turismo  a  tempo  indeterminato,  ivi
compreso  il  personale  in  assegnazione  temporanea  presso   altre
amministrazioni,  nonche'  il  personale  a  tempo  determinato   con
incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i  limiti  stabiliti  dai
rispettivi contratti  gia'  stipulati.  La  revoca  dell'assegnazione
temporanea presso altre  amministrazioni  del  personale  trasferito,
gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del  Ministero
del turismo. 
  6. Al personale delle qualifiche  non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello  accessorio,   stabilito   nell'amministrazione   di
destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle  qualifiche
non dirigenziali  e'  riconosciuta  l'indennita'  di  amministrazione
prevista per i dipendenti del Ministero della cultura. 
  7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8,  terzo
periodo,  il  Ministero  della  cultura  corrisponde  il  trattamento
economico spettante al personale trasferito. A decorrere  dalla  data
di  cui  al  primo  periodo,  le  risorse  finanziarie  destinate  al
trattamento economico del personale,  compresa  la  quota  del  Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui  pertinenti  capitoli  iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale
importo considera i costi del trattamento  economico  corrisposto  al
personale trasferito e tiene conto delle  voci  retributive  fisse  e
continuative, del costo dei  buoni  pasto,  della  remunerazione  del
lavoro straordinario e del trattamento  economico  di  cui  al  Fondo
risorse decentrate. 
  8.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero
del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni  in  materia
di turismo, delle competenti strutture  e  delle  relative  dotazioni
organiche del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, con proprio decreto,  ad  apportare  le  occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra
gli stati di previsione interessati, ivi comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Il Ministero  del
turismo puo' avvalersi, nei limiti  strettamente  indispensabili  per
assicurare la funzionalita' del Ministero, delle risorse  strumentali
e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  9. A decorrere dalla data di  adozione  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici
attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo  in  materia  di  turismo,  transitano  al
Ministero del turismo. 
  10. In fase  di  prima  applicazione,  per  l'organizzazione  degli
uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica
il regolamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 
  11. Nelle more  dell'adozione  del  regolamento  di  organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  del  turismo,  e
nell'ambito del  contingente  di  cui  al  comma  3,  il  contingente
numerico del personale degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministero del turismo e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in aggiunta  a
detto  contingente,  il   Ministro   del   turismo   puo'   procedere
immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici  di  diretta
collaborazione. Ai fini di cui al presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000  annui  a
decorrere dall'anno 2022.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei
regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione
dei Ministeri interessati, l'Organismo  indipendente  di  valutazione
previsto dall'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169,  opera  per  il  Ministero  del
turismo e per il Ministero della cultura. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero  del
turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino  a  136
unita' di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza  e  13
di area seconda, e fino a 14  unita'  di  personale  dirigenziale  di
livello non generale,  mediante  l'indizione  di  apposite  procedure
concorsuali  pubbliche,  o  l'utilizzo  di  graduatorie  di  concorsi
pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validita',  o
mediante procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma  1,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Nelle   more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo,  il  Ministero
puo' avvalersi di  personale  proveniente  da  altre  amministrazioni
pubbliche,  con  esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
collocato  in  posizione  di  comando,  al  quale   si   applica   la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio
1997, n. 127. Presso il Ministero,  che  ne  supporta  le  attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice  mondiale
di etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito  dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e  il  Comitato
permanente di promozione del  turismo  di  cui  all'articolo  58  del
decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.  79.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367  per  l'anno
2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere  dall'anno  2022,  cui  si
provvede, per l'importo di euro  3.287.172  per  l'anno  2021  e  per
l'importo di euro 3.533.459  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  a
valere sulle facolta' assunzionali trasferite  dal  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275  annui
a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11. 
  13.  I  titolari  di  incarichi  dirigenziali   nell'ambito   della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  appartenenti  ai  ruoli  dirigenziali  di
altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai  sensi
del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di  quest'ultimo
Ministero. Nelle more della conclusione delle  procedure  concorsuali
per il reclutamento del personale dirigenziale, fino al  31  dicembre
2026, per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano  i  limiti
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  conferimento  di
incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente
fino al 50 e al 30 per cento. I predetti  incarichi  dirigenziali  di
livello non generale cessano all'atto  dell'assunzione  in  servizio,
nei ruoli del personale del  Ministero  del  turismo,  dei  vincitori
delle predette procedure concorsuali. 
  14. Le funzioni di controllo  della  regolarita'  amministrativa  e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sugli  atti
adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione,
sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il
30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle  funzioni  di
controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  turismo,  e'   istituito
nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette  finalita'
sono, altresi', istituiti  due  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche  e  ad
assumere in deroga ai  vigenti  limiti  assunzionali  due  unita'  di
livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
Conseguentemente  le  predette  funzioni  di  controllo  sugli   atti
adottati dal Ministero della  cultura  continuano  ad  essere  svolte
dall'esistente  Ufficio  centrale  di  bilancio.  A   tal   fine   e'
autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno  2021  e  di  966.000
euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  15. Per le spese di locazione  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.500.000 per l'anno 2021 e  di  euro  2.000.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa  di  euro
600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 annui a decorrere dall'anno
2022. 
  17. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del  turismo
e'  modificato  al  fine  di  armonizzarlo  con  il   nuovo   assetto
istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo,  nonche'  per
assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali.