DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 38-bis 
 
(( (Modifiche all'articolo 105-quater  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
                          2020, n. 77). )) 
 
  ((1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo, le  parole:  "per  l'anno  2020"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere  dall'anno  2020"  e  il
secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
      "2.Nei  limiti  delle  risorse  di  cui   al   comma   1,   che
costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un  programma  per
la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le
discriminazioni motivate da  orientamento  sessuale  e  identita'  di
genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,  sanitaria,
psicologica,  di  mediazione  sociale  e  ove   necessario   adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di  discriminazione  o
violenza  fondata  sull'orientamento  sessuale  o  sull'identita'  di
genere,  nonche'  a  soggetti  che  si  trovino  in   condizione   di
vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale  o  all'identita'  di
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
      2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono  la  loro  attivita'
garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere  gestiti  dagli
enti locali, in forma singola o associata,  nonche'  da  associazioni
operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui  al
medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche  con  la
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di
cui  al  comma  2,  ivi  compresa  l'assistenza  legale,   sanitaria,
psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 
      2-ter. Le modalita' di  attuazione  del  comma  2,  incluso  il
programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui  che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i  requisiti
organizzativi dei centri di  cui  al  comma  2,  le  tipologie  degli
stessi, le categorie  professionali  che  vi  possono  operare  e  le
modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede
di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis"; 
    c) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Misure  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  della  violenza  per   motivi   legati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto)).