DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150

Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. (20G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181 (in G.U. 31/12/2020, n. 323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
Testo in vigore dal: 28-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  fino  al
raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1,  e
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. ((11)) 
  2. Il Commissario ad acta invia  al  Ministro  della  salute  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze nonche'  al  Presidente  della
regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle
misure di cui al presente capo, anche con  riferimento  all'attivita'
svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2. 
  3. In relazione ai compiti affidati  al  Commissario  ad  acta  dal
presente capo il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e
il Presidente della regione, puo' aggiornare il mandato commissariale
assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche  con  riferimento  al
Commissario ad acta. 
  4. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della
regione  Calabria,  nonche'  ogni  ulteriore   organo   ordinario   o
straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende  o  enti  del
servizio sanitario regionale, eventualmente nominati  dalla  medesima
Regione successivamente  al  3  novembre  2020,  cessano  dalle  loro
funzioni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino
alla nomina dei commissari straordinari  ai  sensi  dell'articolo  2,
sono esercitati i poteri dei commissari straordinari,  gia'  nominati
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  e
dei direttori generali confermati dal Commissario ad  acta  ai  sensi
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3
novembre 2020. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla
L. 16 dicembre 2022, n. 196, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)  che
"Il  termine  di  24  mesi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge   10   novembre   2020,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato  di
6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli  articoli  2,
comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto
salvo quanto stabilito dal  comma  1-bis  del  presente  articolo.  I
Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove  non
confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2,  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".