DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) (20G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 8. 
 
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
                   abitativo e affitto d'azienda) 
 
  1. Per le imprese operanti nei settori ((di  cui  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 1)) al  presente  decreto,  indipendentemente
dal volume di ricavi e  compensi  registrato  nel  periodo  d'imposta
precedente, il credito d'imposta per  i  canoni  di  locazione  degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo
28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
medesimo articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  valutati  ((in  274,5
milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per  l'anno
2021)) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai
sensi dell'articolo 34.