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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
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vigente al 18/09/2020
Testo in vigore dal:  9-9-2020 al: 13-10-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli studenti, nonché per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per imprese a Lampedusa e Linosa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.
2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.