DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 59 
 
Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei
                           centri storici 
 
  1. E' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo  di
provincia o di citta' metropolitana e dei  comuni  ove  sono  situati
santuari  religiosi  che,  in  base   all'ultima   rilevazione   resa
disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche  competenti  per
la raccolta e l'elaborazione di dati statistici,  abbiano  registrato
presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: (13) 
    a) per i comuni capoluogo di  provincia  e  per  i  comuni  ((con
popolazione  superiore  a  diecimila  abitanti))  ove  sono   situati
santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei
residenti negli stessi comuni ((. Il requisito del numero di abitanti
di cui al periodo precedente non si  applica  ai  comuni  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,
indicati negli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229)); (13) 
    b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,  degli  esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone  A  dei  comuni  di  cui  al
medesimo comma 1, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di  trasporto  pubblico
non di linea l'ambito territoriale  di  esercizio  dell'attivita'  e'
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3.  L'ammontare  del  contributo  e'  determinato  applicando   una
percentuale alla differenza  tra  l'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi riferito al mese  di  giugno  2020  e  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure: 
    a) 15 per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori  a
quattrocentomila euro e  fino  a  un  milione  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori  a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il contributo a fondo  perduto  e'  riconosciuto,  comunque,  ai
soggetti di cui al comma 1,  ai  sensi  dei  commi  2  e  3,  per  un
ammontare non inferiore a mille euro  per  le  persone  fisiche  e  a
duemila euro per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche.  Detti
importi minimi sono  altresi'  riconosciuti  ai  soggetti  che  hanno
iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019 nelle  zone  A  dei
comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo  a
fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro. 
  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi  da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
il  contributo  di  cui  all'articolo  58  per   le   imprese   della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta  per
uno solo dei due contributi. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di
provincia o di citta' metropolitana,  le  disposizioni  del  medesimo
comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021".