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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  2-3-2024
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Art. 57

Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede: (13) (62)
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178;
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
((66))
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale" sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico".
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;
b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»;
c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 » e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attività di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilità speciali di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019. (35) (47) (63)
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. (35) (47) (49)
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal fine le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
A tal fine le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» è sostituita dalla seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.».
18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali".

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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 952) che "Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021".
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AGGIORNAMENTO (35)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 462) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 464) che "I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022".
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AGGIORNAMENTO (47)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 732) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 772) che "I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".
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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpreta nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresì, i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.
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AGGIORNAMENTO (62)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 426) che "Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione".
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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice".
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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 8, comma 21) che "Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".