DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti  alla  realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti  previsti
dall'articolo 5 nonche' di rapida risoluzione  delle  controversie  o
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di  insorgere  nel
corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i  contratti  la  cui
esecuzione sia gia' iniziata alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un  dottorato  di  ricerca,  oppure  che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni  nel  settore  di  riferimento.  I  componenti  del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
componenti, individuati anche tra  il  proprio  personale  dipendente
ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti
dal primo periodo, e  che  il  terzo  o  il  quinto  componente,  con
funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino  un  accordo  sulla  nomina  del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'  designato
entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per le opere di  interesse  nazionale,  dalle  regioni,
dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  o   dalle   citta'
metropolitane per le  opere  di  rispettivo  interesse.  Il  collegio
consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della
designazione del  terzo  o  del  quinto  componente.  All'atto  della
costituzione e' fornita  al  collegio  consultivo  copia  dell'intera
documentazione inerente al contratto. 
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento  che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
determinazione  del  collegio  consultivo,  il  giudice  esclude   la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che  non  ha
osservato la determinazione, riferibili al  periodo  successivo  alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita'  degli  articoli  92  e  96  del
codice di procedura civile. 
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di  selezione
e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti. 
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. In caso di ritardo
nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del
compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un  terzo,
per ogni ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo
tecnico unitamente all'atto contenente le  determinazioni,  salva  la
emissione di parcelle  di  acconto,  in  applicazione  delle  tariffe
richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida  di
cui al comma 8-ter. Non e' ammessa la nomina  di  consulenti  tecnici
d'ufficio.  I  compensi  dei  membri  del  collegio  sono   computati
all'interno  del  quadro  economico  dell'opera   alla   voce   spese
impreviste. 
  7-bis. In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del  collegio
consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non  possono
complessivamente superare con riferimento all'intero collegio: 
    a) in  caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti: 
      1) l'importo pari allo 0,5 per cento del  valore  dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 
      2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino  a  100  milioni  di
euro; 
      3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a  200  milioni  di
euro; 
      4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a  500  milioni  di
euro; 
      5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 
    b) in caso di collegio  consultivo  tecnico  composto  da  cinque
componenti: 
      1) l'importo pari allo 0,8 per cento del  valore  dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 
      2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la  parte  del  valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino  a  100  milioni  di
euro; 
      3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a  200  milioni  di
euro; 
      4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a  500  milioni  di
euro; 
      5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte  del  valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro. 
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio. 
  8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  con   provvedimento   del   Ministro   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  previo  parere  del
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  sono  approvate  apposite
Linee guida volte a definire, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal
presente  articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio  consultivo
tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri  per
la  determinazione  dei  compensi  rapportati  al   valore   e   alla
complessita'  dell'opera,   nonche'   all'entita'   e   alla   durata
dell'impegno  richiesto  ed  al  numero   e   alla   qualita'   delle
determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e  funzionamento
del collegio e il coordinamento con gli  altri  istituti  consultivi,
deflativi e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo  decreto,  e'
istituito presso il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  un  Osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei  collegi
consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi  consultivi
provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli  atti  di  costituzione
del collegio e le determinazioni assunte dal collegio,  entro  cinque
giorni dalla  loro  adozione.  Ai  componenti  dell'osservatorio  non
spettano indennita', gettoni di  presenza,  rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   disponibili   a
legislazione vigente 
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
                                                               ((41)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14,  comma  4)  che
"limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,  con
le risorse previste dal PNRR e dal  PNC,  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2023, salvo che sia  previsto  un  termine  piu'  lungo,  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,
6 e 8 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto -  legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica  anche
alle  procedure  espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e   dai   soggetti
aggregatori,  ivi  comprese   quelle   in   corso,   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle  acquisizioni  delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con
le dette risorse".