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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-9-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole "conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)";
b) all'articolo 29:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei fornitori di servizi";
2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.";
4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici";
d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "conservatori accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le sanzioni
((...))
per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.";
e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole "accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle seguenti: "che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.";
f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole "Il sistema" sono sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema".
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti
((prima della data di entrata in vigore del presente decreto))
.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti: "e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto";
b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.".