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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-9-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"))
;
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
((pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente",))
i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
((sono definiti))
modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
((, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione))
di cui al primo periodo.";
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19,
((commi 3 e 6-bis, primo periodo))
, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";
b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante strumenti informatici e telematici";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unità organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio digitale";
d) all'articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).";
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.";
f) all'articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" è soppressa;
g) all'articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.";
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a "interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.";
((i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies è aggiunto il seguente:
"Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"))
.
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti".
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.