DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                            Art. 231-bis 
 
    (Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza). 
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico  2020/2021  nel  rispetto  delle  misure  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,
misure volte ad  autorizzare  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: 
    a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure  di
cui all'alinea ove  non  sia  possibile  procedere  diversamente,  al
numero minimo e massimo di alunni per classe  previsto,  per  ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
    b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato  dalla
data di inizio delle lezioni  o  dalla  presa  di  servizio  fino  al
termine delle lezioni, non  disponibili  per  le  assegnazioni  e  le
utilizzazioni di durata temporanea.  In  caso  di  sospensione  delle
attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito   dell'emergenza
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le
prestazioni  con  le  modalita'  del   lavoro   agile.   A   supporto
dell'erogazione  di  tali  prestazioni  le  istituzioni   scolastiche
possono incrementare la  strumentazione  entro  il  limite  di  spesa
complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori  oneri  derivanti  dal
periodo precedente si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  del
Programma operativo nazionale Istruzione  2014-2020,  anche  mediante
riprogrammazione degli interventi; 
    c) prevedere, per l'anno  scolastico  2020/2021,  la  conclusione
degli scrutini entro il termine delle lezioni. 
  2. All'attuazione delle misure di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette  misure  e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)).