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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 22



Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. (7) (10) (20) (27) (33) (41) (45)
((56))
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 35, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 dicembre 2020.
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021".
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 22 marzo 2021. n. 41, ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021".
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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021".
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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021".
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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (56)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 621) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022".