DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                            Art. 119-ter 
 
(Detrazione  per  gli  interventi  finalizzati   al   superamento   e
           all'eliminazione di barriere architettoniche). 
 
  1. Ai fini della  determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  ai
contribuenti e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,  fino
a concorrenza del suo ammontare, per le spese  documentate  sostenute
dal 1° gennaio 2022 al ((3l dicembre 2025)) per la  realizzazione  di
interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione
di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti. 
  2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra  gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta  nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a: 
    a) euro 50.000 per gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi dall'esterno; 
    b)  euro  40.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due
a otto unita' immobiliari; 
    c)  euro  30.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unita'
immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da
piu' di otto unita' immobiliari. 
  3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli  interventi
di automazione degli impianti degli edifici e  delle  singole  unita'
immobiliari  funzionali  ad  abbattere  le  barriere  architettoniche
nonche', in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative
allo smaltimento  e  alla  bonifica  dei  materiali  e  dell'impianto
sostituito. 
  4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  al
presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento  di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,  n.
236. 
  ((4-bis. Per le deliberazioni in  sede  di  assemblea  condominiale
relative ai lavori di cui al comma 1 e' necessaria la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore
millesimale dell'edificio)).