DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 119 
 
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,  fotovoltaico  e
            colonnine di ricarica di veicoli elettrici). 
 
  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 fino al 30 giugno  2022,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e  in  quattro  quote
annuali di pari importo per  la  parte  di  spese  sostenuta  dal  1°
gennaio 2022, nei seguenti casi: (20) 
    a)  interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache
verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro
dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.
Gli  interventi  per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella
disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie
disperdente al solo locale  sottotetto  eventualmente  esistente.  La
detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un  ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per  gli  edifici
unifamiliari o per  le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di
edifici  plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti   e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i
criteri  ambientali  minimi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 
    b)  interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la
sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o
la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria,  a   condensazione,   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6,
ovvero con impianti di  microcogenerazione  o  a  collettori  solari,
nonche', esclusivamente per i comuni montani  non  interessati  dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente,  definiti  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102.
La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un
ammontare  complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro  20.000
moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a  otto  unita'  immobiliari
ovvero  a  euro  15.000  moltiplicati  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da
piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
    c)  interventi  sugli  edifici  unifamiliari   o   sulle   unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di
climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per    il
riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di
accumulo   di   cui   al   comma   6,   ovvero   con   impianti    di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza
dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e'
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
  1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui  al  comma  1
rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per
gli impianti geotermici di cui alle lettere  b)  e  c)  del  medesimo
comma 1. 
  1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  "accesso  autonomo
dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che
consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di
proprieta'  non  esclusiva.  Un'unita'  immobiliare  puo'   ritenersi
"funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre  delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:  impianti
per l'approvvigionamento idrico; impianti per il  gas;  impianti  per
l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. 
  1-ter.  Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi   sismici,
l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il
contributo previsto per la ricostruzione. 
  1-quater.  Sono  compresi  fra  gli  edifici  che   accedono   alle
detrazioni di cui al presente articolo anche  gli  edifici  privi  di
attestato di prestazione energetica perche' sprovvisti di  copertura,
di uno o piu' muri perimetrali, o di  entrambi,  purche'  al  termine
degli interventi, che devono comprendere anche  quelli  di  cui  alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e  ricostruzione
o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano  una  classe
energetica in fascia A. 
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica
di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei
limiti di  spesa  previsti,  per  ciascun  intervento  di  efficienza
energetica,  dalla  legislazione  vigente,  nonche'  agli  interventi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni, a condizione che siano  eseguiti  congiuntamente
ad almeno uno degli interventi di cui  al  citato  comma  1.  Qualora
l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei  vincoli  previsti  dal
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato
comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,   urbanistici   e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente  ad  almeno  uno
degli interventi di  cui  al  medesimo  comma  1,  fermi  restando  i
requisiti di cui al comma 3. 
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai
commi 1 e 2 del  presente  articolo  devono  rispettare  i  requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno
due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unita'  immobiliari
situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  cio'  non  sia  possibile,   il
conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare
mediante l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E.),  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti  per  gli
interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento  del  cappotto
termico e del cordolo  sismico  non  concorrono  al  conteggio  della
distanza e dell'altezza, in deroga  alle  distanze  minime  riportate
all'articolo 873  del  codice  civile,  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e al presente articolo. 
  3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma
9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),  le
disposizioni dei commi da 1  a  3  si  applicano  anche  alle  spese,
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°  luglio
2022 la detrazione e' ripartita in  quattro  quote  annuali  di  pari
importo. (20) 
  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle
detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30  giugno  2022.  Tale  aliquota  si
applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati  in  favore
di persone di eta' superiore a sessantacinque anni  ed  a  condizione
che siano eseguiti congiuntamente  ad  almeno  uno  degli  interventi
indicati nel primo periodo e che non siano gia'  richiesti  ai  sensi
del comma 2 della presente disposizione.  Per  gli  acquirenti  delle
unita'  immobiliari  che  alla  data  del  30  giugno  2022   abbiano
sottoscritto  un  contratto  preliminare  di  vendita   dell'immobile
regolarmente registrato, che  abbiano  versato  acconti  mediante  il
meccanismo dello sconto in fattura e  maturato  il  relativo  credito
d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di  ultimazione  dei
lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi  e
l'attestazione   del   collaudatore   statico   che    asseveri    il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico  e  che  l'immobile
sia  accatastato  almeno  in  categoria  F/4,  l'atto  definitivo  di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022  ma
comunque entro il 31 dicembre 2022. per la parte di  spese  sostenuta
dal 1° gennaio 2022, la detrazione  e'  ripartita  in  quattro  quote
annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo  periodo,
in caso di cessione  del  corrispondente  credito  ad  un'impresa  di
assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che  copre
il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo
15, comma 1, lettera  f-bis),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, spetta nella  misura  del  90  per  cento.  Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non  si  applicano  agli
edifici ubicati  nella  zona  sismica  4  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2003. (20) 
  4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma  4  del  presente
articolo e' riconosciuta anche per la  realizzazione  di  sistemi  di
monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione
che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai
commi da 1-bis a  1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi. 
  4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli  incentivi
fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute
entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del  50  per  cento  per  gli
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati  dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi  allegati  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nonche'  nei  comuni  interessati  da  tutti   gli   eventi   sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo  stato  di
emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al  contributo
per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima  abitazione,  con  esclusione  degli  immobili  destinati  alle
attivita' produttive. (20) 
  4-quater. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato  dichiarato
lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4  spettano  per
l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
  5. Per le spese documentate e rimaste a  carico  del  contribuente,
sostenute  per  l'installazione  di  impianti   solari   fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  ovvero  di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4
del presente articolo, la  detrazione  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e  4  in
relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un  ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza  nominale
dell'impianto solare fotovoltaico.  In  caso  di  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro  1.600  per  ogni  kW  di
potenza nominale. 
  5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all'esercizio delle azioni di controllo non comportano  la  decadenza
delle  agevolazioni  fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'   od
omissione riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'  competenti  siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la  decadenza  dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento  oggetto  di
irregolarita' od omissione. 
  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo. 
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  e'
subordinata  alla  cessione  in  favore  del  Gestore   dei   servizi
energetici (GSE), con le modalita' di cui all'articolo 13,  comma  3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non
autoconsumata in sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai
sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme  di
agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
comma. 
  7-bis. La detrazione di cui al  comma  5  spetta,  nei  limiti  ivi
previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui  al
comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche
di proprieta' di terzi, diversi dagli immobili  ove  sono  realizzati
gli interventi previsti ai commi 1 e  4,  sempre  che  questi  ultimi
siano situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli  di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e  all'articolo  142,
comma 1, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  8. Per le spese documentate e rimaste a  carico  del  contribuente,
sostenute per gli interventi di installazione di  infrastrutture  per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  di  cui  all'articolo
16-ter del decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2013,   n.   90,   eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del  presente
articolo, la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
interventi previsti dallo stesso comma 1  in  relazione  all'anno  di
sostenimento della spesa, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in
quattro quote annuali di pari importo, e comunque  nel  rispetto  dei
seguenti limiti di spesa, fatti salvi  gli  interventi  in  corso  di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per  le  unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu' accessi autonomi
dall'esterno secondo  la  definizione  di  cui  al  comma  1-bis  del
presente articolo; euro 1.500 per  gli  edifici  plurifamiliari  o  i
condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si  intende  riferita  a  una
sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
  8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,  dalle  persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle  persone  fisiche
sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso  condominio
o dello  stesso  edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera d), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  detrazione  spetta  anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,  nella  misura  del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del  90
per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per  cento  per
quelle sostenute nell'anno  2024  e  del  65  per  cento  per  quelle
sostenute nell'anno 2025. Per gli  interventi  effettuati  su  unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il ((31 dicembre 2023)), a condizione  che  alla  data  del  30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio  2023  su  unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai  soggetti  di  cui  al
comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e
dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),  per  i  quali  alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per  almeno  il
60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del  110  per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 
  8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo  periodo,
il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi
complessivi posseduti, nell'anno precedente  quello  di  sostenimento
della spesa, dal contribuente,  dal  coniuge  del  contribuente,  dal
soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente  nel  suo
nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto
legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo
familiare, che nell'anno  precedente  quello  di  sostenimento  della
spesa si sono trovati nelle  condizioni  previste  nel  comma  2  del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato  secondo  la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 
  8-ter. Per gli  interventi  effettuati  nei  comuni  dei  territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile  2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,  la  detrazione  per
gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura  del  110  per  cento.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis,  per  gli  interventi  ivi
contemplati la detrazione spetta anche per le spese  sostenute  entro
il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. 
  8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel  comma
8-bis anche per le spese sostenute entro  i  termini  previsti  nello
stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4,
secondo periodo, 4-bis, 5, 6  e  8  del  presente  articolo  eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis. 
  8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al  31  dicembre
2022 relativamente agli interventi di cui al  presente  articolo,  la
detrazione puo' essere ripartita, su  opzione  del  contribuente,  in
dieci quote annuali di pari importo a partire dal  periodo  d'imposta
2023.  L'opzione  e'   irrevocabile.   Essa   e'   esercitata   nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  d'imposta   2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione  che  la  rata  di  detrazione
relativa al periodo d'imposta  2022  non  sia  stata  indicata  nella
relativa dichiarazione dei redditi. 
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli
interventi effettuati: 
    a)  dai  condomini  e  dalle  persone  fisiche,   al   di   fuori
dell'esercizio di attivita'  di  impresa,  arte  o  professione,  con
riferimento agli interventi su edifici  composti  da  due  a  quattro
unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se  posseduti  da
un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
    b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto
previsto al comma 10; 
    c)  dagli  istituti  autonomi  case  popolari   (IACP)   comunque
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono
ai requisiti della legi-slazione europea  in  materia  di  "in  house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica; 
    d) dalle cooperative di abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci; 
    d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e
nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
    e)  dalle  associazioni  e  societa'  sportive   dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.   242,
limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli  immobili  o  parti  di
immobili adibiti a spogliatoi. 
  9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del  condominio  aventi  per
oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e
degli  eventuali  finanziamenti  finalizzati  agli  stessi,   nonche'
l'adesione all'opzione per  la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti  che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio,
aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'  condomini  dell'intera
spesa riferita all'intervento deliberato, sono  valide  se  approvate
con le stesse modalita' di cui al periodo precedente e  a  condizione
che i condomini ai quali sono  imputate  le  spese  esprimano  parere
favorevole. 
  9-ter.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  non   detraibile,   anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1  e  36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini  degli  incentivi  previsti  dal
presente  articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente  dalla  modalita'
di rilevazione contabile adottata dal contribuente. 
  10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b),  possono
beneficiare delle detrazioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  per  gli
interventi realizzati sul numero massimo di due  unita'  immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli  interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 
  10-bis. Il limite di  spesa  ammesso  alle  detrazioni  di  cui  al
presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'
moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva
dell'immobile oggetto degli interventi di incremento  dell'efficienza
energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di
una  unita'  abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto
Immobiliare  pubblicato  dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare
dell'Agenzia delle Entrate ai  sensi  dell'articolo  120-sexiesdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti  di
cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari  e
assistenziali, e i cui membri del Consiglio  di  Amministrazione  non
percepiscano alcun compenso o indennita' di carica; 
    b) siano in  possesso  di  immobili  rientranti  nelle  categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente
articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. 
  10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno  o  piu'
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  il  termine  per
stabilire la residenza di cui alla  lettera  a)  della  nota  II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. 
  10-quater. Al primo periodo del comma  1-septies  dell'articolo  16
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  le  parole:  'entro
diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo della detrazione  nella
dichiarazione dei redditi,  il  contribuente  richiede  il  visto  di
conformita' dei dati relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
sussistenza  dei  presupposti  che  danno  diritto  alla   detrazione
d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere
a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai
responsabili  dell'assistenza  fiscale  dei  centri  costituiti   dai
soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997.  In  caso  di  dichiarazione  presentata  direttamente  dal
contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite  il  sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il  quale
intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non
e' tenuto a richiedere il predetto visto di conformita'. 
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in
via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  che  rilasciano  il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente
articolo e dell'opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121: 
    a) per gli interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita'
delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una
copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative; 
    b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi
al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai
professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi  agevolati.  Il  soggetto  che  rilascia   il   visto   di
conformita'  di  cui  al  comma  11  verifica   la   presenza   delle
asseverazioni e  delle  attestazioni  rilasciate  dai  professionisti
incaricati. 
  13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)  e  b),  del
presente articolo e' rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei
limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell'effettiva  realizzazione.  Ai  fini  dell'asseverazione  della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal
decreto di cui al comma 13, lettera a),  nonche'  ai  valori  massimi
stabiliti, per talune categorie di beni,  con  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio  2022.  I
prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma  13
devono intendersi applicabili anche ai  fini  della  lettera  b)  del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui  all'articolo
16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la  congruita'
delle spese e' determinata facendo riferimento  ai  prezzi  riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,  ai
listini ufficiali o ai listini  delle  locali  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in  difetto,  ai  prezzi
correnti  di  mercato  in  base  al  luogo  di  effettuazione   degli
interventi. 
  13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di  cui  al
comma  13  e  all'articolo  121,  comma  1-ter,  lettera  b),  espone
informazioni false o omette di riferire  informazioni  rilevanti  sui
requisiti tecnici  del  progetto  di  intervento  o  sulla  effettiva
realizzazione dello stesso ovvero attesta  falsamente  la  congruita'
delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al  fine
di conseguire un ingiusto profitto per se' o per  altri  la  pena  e'
aumentata. 
  13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,  anche  qualora
riguardino le parti strutturali degli  edifici  o  i  prospetti,  con
esclusione di quelli comportanti la demolizione  e  la  ricostruzione
degli  edifici,  costituiscono  manutenzione  straordinaria  e   sono
realizzabili  mediante  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo  abilitativo
che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto  d'intervento  o
del provvedimento che ne ha consentito la  legittimazione  ovvero  e'
attestato che la costruzione e' stata completata in data  antecedente
al 1° settembre  1967.  La  presentazione  della  CILA  non  richiede
l'attestazione dello stato legittimo  di  cui  all'  articolo  9-bis,
comma 1-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380. Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  comma,  la
decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera  esclusivamente
nei seguenti casi: 
    a) mancata presentazione della CILA; 
    b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
    c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 
    d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del
comma 14 PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  13-quater. Fermo restando quanto previsto al  comma  13-ter,  resta
impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile
oggetto di intervento. 
  13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita'  di
edilizia libera ai  sensi  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018,  o
della  normativa  regionale,  nella  CILA  e'   richiesta   la   sola
descrizione dell'intervento. In caso di varianti  in  corso  d'opera,
queste  sono  comunicate  alla  fine  dei  lavori   e   costituiscono
integrazione  della  CILA  presentata.   Non   e'   richiesta,   alla
conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il
fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o
asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,
per ogni intervento comportante  attestazioni  o  asseverazioni,  con
massimale pari agli importi dell'intervento  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri  clienti
e al bilancio dello Stato il  risarcimento  dei  danni  eventualmente
provocati dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
polizza si considera rispettato qualora  i  soggetti  che  rilasciano
attestazioni e asseverazioni abbiano gia'  sottoscritto  una  polizza
assicurativa per danni derivanti da attivita' professionale ai  sensi
dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  purche'  questa:  a)  non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda
un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per  il  rischio
di asseverazione di cui al presente comma, da integrare  a  cura  del
professionista  ove  si  renda  necessario;  c)  garantisca,  se   in
operativita' di claims made, un'ultrattivita' pari ad  almeno  cinque
anni in caso di cessazione di attivita'  e  una  retroattivita'  pari
anch'essa  ad  almeno  cinque  anni  a  garanzia   di   asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In  alternativa  il  professionista
puo' optare per  una  polizza  dedicata  alle  attivita'  di  cui  al
presente  articolo  con  un  massimale  adeguato  al   numero   delle
attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli
interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro,  senza  interferenze  con  la
polizza di responsabilita' civile di cui  alla  lettera  a).  La  non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la  decadenza
dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge  24  novembre
1981, n. 689. L'organo addetto  al  controllo  sull'osservanza  della
presente disposizione  ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e' individuato nel  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  14-bis. Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel
cartello esposto presso il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e
accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la  seguente   dicitura:
"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio  2020,
n.  77,  superbonus  110  per  cento  per  interventi  di  efficienza
energetica o interventi antisismici". 
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di
conformita' di cui al comma 11. (83) 
  15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
unita' immobiliari appartenenti alle categorie  catastali  A/1,  A/8,
nonche' alla categoria catastale A/9 per le  unita'  immobiliari  non
aperte al pubblico. 
  16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con  le
disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente  articolo,  all'articolo
14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
    a) il secondo, il terzo e il quarto  periodo  del  comma  1  sono
soppressi; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
     "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al  50  per
cento per le spese, sostenute dal  1°  gennaio  2018,  relative  agli
interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di
infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al
presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento
per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o
con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica
ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione». 
  16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o
da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  cui
all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
non costituisce svolgimento di  attivita'  commerciale  abituale.  La
detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  gestiti
da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del  2019  si  applica  fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  spesa  non
superiore a euro 96.000. 
  16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione
degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al  medesimo
comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di
spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis,  per  gli  interventi  ivi
contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di  200  kW
con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute. 
  16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  in
1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni  di  euro
per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro  per  l'anno  2026,  in  27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 74)
che "L'efficacia delle proroghe di cui ai commi  da  66  a  72  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio
dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e  di
rendicontazione previsti nel Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza per tale progetto". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto (con  l'art.  2-ter,  comma  1,
lettera b)) che "Al fine di garantire la certezza del  diritto  e  di
prevenire e ridurre il contenzioso in materia  di  incentivi  per  le
spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
  [...] 
  b)  gli  articoli  119,  comma  15,  e  121,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in  cui  prevedono  la
detraibilita' delle spese sostenute per  il  rilascio  del  visto  di
conformita' ivi previsto, si interpretano  nel  senso  che,  ai  fini
della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo
metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese  a  cura  dei
tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo;"