DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 13. 
 
                  (Fondo centrale di garanzia PMI) 
 
  1. Fino al 30  giugno  2022,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
lettere a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, si applicano le seguenti misure: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A decorrere dal  1°
aprile 2022, le  garanzie  sono  concesse  previo  pagamento  di  una
commissione da versare al Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Fino al  30  giugno
2022 la predetta commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate
su finanziamenti  concessi  a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di
liquidita' delle imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi  derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell'energia; 
    b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'  elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,  a  5  milioni  di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti
non  superiore  a  499,  determinato  sulla  base  delle  unita'   di
lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. Resta fermo che  la  misura  di
cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche
qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia
detenuto direttamente o indirettamente da un  ente  pubblico  oppure,
congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
    c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni  speciali  del
Fondo di  garanzia,  al  90  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione  della   Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con  durata
fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di  durata  previsto  dalla
lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021  le  garanzie  di  cui
alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80  per
cento. L'importo totale delle  predette  operazioni  finanziarie  non
puo' superare, alternativamente: 
      1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del  beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che  lavora  nel
sito dell'impresa ma  che  figura  formalmente  nel  libro  paga  dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel  caso
di imprese costituite  a  partire  dal  1º  gennaio  2019,  l'importo
massimo del prestito  non  puo'  superare  i  costi  salariali  annui
previsti per i primi due anni di attivita'; 
      2) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      3) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi,  nel  caso  di  imprese  con
numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499;  tale  fabbisogno  e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal  beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445; 
      3-bis)  per  le  imprese  caratterizzate  da  cicli  produttivi
ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),
dell'allegato al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
febbraio  2019,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e  delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di  prodotti  in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019; 
    c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della   Commissione
europea, il limite di durata delle nuove  operazioni  finanziarie  di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato  a  120  mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c),  aventi  durata
non superiore a 72 mesi e gia'  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120  mesi  di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea. 
    d) per le operazioni finanziarie  aventi  le  caratteristiche  di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di  copertura
della riassicurazione e' incrementata,  anche  mediante  il  concorso
delle sezioni speciali del  Fondo  di  garanzia,  al  100  per  cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro  fondo  di  garanzia  o
dalle societa' cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo
periodo,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
a condizione che le garanzie da questi  rilasciate  non  superino  la
percentuale  massima  di  copertura  del   90   per   cento,   previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi  dell'articolo  108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di  un  premio  che  tiene
conto  della  remunerazione  per  il   rischio   di   credito.   Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente  alla
predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi  le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla  presente  lettera  d),  le  percentuali   di   copertura   sono
incrementate, rispettivamente,  all'80  per  cento  per  la  garanzia
diretta  di  cui  alla  lettera  c)  e  al  90  per  cento   per   la
riassicurazione di cui alla presente  lettera  d)  anche  per  durate
superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo  puo'  essere  cumulata
con un'ulteriore garanzia concessa da confidi  o  da  altri  soggetti
abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso; 
    e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la  garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto  beneficiario,  purche'  il  nuovo   finanziamento   preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell'importo  del  debito
accordato in  essere  del  finanziamento  oggetto  di  rinegoziazione
ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto  finanziatore  in
data successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25  per
cento dell'importo del debito accordato in essere  del  finanziamento
oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente  lettera  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  che  attesta  la  riduzione  del  tasso  di  interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
    f) per le operazioni per le quali le banche  o  gli  intermediari
finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola
quota   capitale,   ovvero   l'allungamento   della   scadenza    dei
finanziamenti, in connessione agli effetti indotti  dalla  diffusione
del COVID-19, su operazioni  ammesse  alla  garanzia  del  Fondo,  la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
    g) fino  al  30  giugno  2022,  fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 6, comma 2, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto  per  le  operazioni
finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia e'
concessa senza applicazione del modello di valutazione  di  cui  alla
parte  IX,  lettera  A,  delle   condizioni   di   ammissibilita'   e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio  2019,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle
misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'
di inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente sulla base
dei dati contenuti  nel  modulo  economico-finanziario  del  suddetto
modello di valutazione.  Con  frequenza  bimestrale,  in  riferimento
all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse  alla  garanzia,  la
consistenza degli accantonamenti prudenziali  operati  a  valere  sul
Fondo e' corretta in funzione dei  dati  della  Centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della
presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia; 
    g-bis) la garanzia e' concessa anche in  favore  dei  beneficiari
finali che presentano, alla  data  della  richiesta  della  garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute  e/o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020; 
    g-ter) la garanzia e' altresi'  concessa,  con  esclusione  della
garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali  che
presentano esposizioni che, prima del 31  gennaio  2020,  sono  state
classificate come inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute
e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della  parte  B)
delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione.
In tale caso, il beneficio della garanzia e' ammesso anche prima  che
sia trascorso un anno dalla data  in  cui  sono  state  accordate  le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette
esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate,  ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le citate esposizioni non sono piu' classificabili  come  esposizioni
deteriorate,  non  presentano   importi   in   arretrato   successivi
all'applicazione  delle  misure  di   concessione   e   il   soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia  trascorso
un anno  dalla  data  in  cui  sono  state  accordate  le  misure  di
concessione o, se posteriore, dalla data in cui le  esposizioni  sono
state   classificate   come   esposizioni   deteriorate,   ai   sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del  regolamento  (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31  dicembre
2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura   del   concordato   con
continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato  accordi  di  ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942 o hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, le loro esposizioni  non  siano  classificabili
come esposizioni deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono,
in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che   presentano   esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente; 
    h) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori
turistico  -  alberghiero,  compreso  il  settore  termale,  e  delle
attivita' immobiliari, con durata minima di  10  anni  e  di  importo
superiore a euro  500.000,00,  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 
    l) per le garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti,
anche senza piano  d'ammortamento,  dedicati  a  imprese  danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per  cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la  quota  della
tranche junior coperta dal Fondo  puo'  essere  elevata  del  50  per
cento, ulteriormente incrementabile del  20  per  cento  in  caso  di
intervento di ulteriori garanti; 
    m) previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura al 100 per cento e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con
copertura al 90 per cento, nonche', a decorrere dal 1° gennaio  2022,
con copertura all'80 per  cento,  sia  in  garanzia  diretta  che  in
riassicurazione,  i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche,
intermediari finanziari di  cui  all'articolo  106  del  Testo  Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attivita'
di impresa, arti o professioni, di associazioni  professionali  e  di
societa' tra professionisti  nonche'  di  persone  fisiche  esercenti
attivita' di cui alla sezione K del codice  ATECO  la  cui  attivita'
d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,  secondo
quanto    attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali  finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima  di  ((trenta
mesi)) dall'erogazione e abbiano una durata fino  a  120  mesi  e  un
importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi
calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri  1)  o
2), come risultante dall'ultimo  bilancio  depositato  o  dall'ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di  garanzia
ovvero  da  altra  idonea  documentazione,  prodotta  anche  mediante
autocertificazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha  un  nuovo  finanziamento  quando,  ad
esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia,
l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei
confronti del soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare
delle esposizioni  detenute  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto  per  le  riduzioni  delle   esposizioni
intervenute  tra  le  due  date  in   conseguenza   del   regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
finanziato.  Nei  casi  di  cessione  o  affitto   di   azienda   con
prosecuzione  della  medesima   attivita'   si   considera   altresi'
l'ammontare  dei  ricavi  risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei
redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In  relazione  alle  predette  operazioni,  il  soggetto  richiedente
applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di
garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia,  nel  caso  di
riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli  costi
di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque,
tale tasso non deve essere superiore allo 0,20  per  cento  aumentato
del valore, se positivo, del tasso del rendimento  medio  dei  titoli
pubblici  (Rendistato)  con  durata  analoga  al   finanziamento.   A
decorrere dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con  copertura  al
90 per cento, puo' essere applicato un tasso di interesse diverso  da
quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali  soggetti
beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese e' concesso automaticamente, gratuitamente  e
senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga  il  finanziamento
coperto dalla garanzia  del  Fondo,  subordinatamente  alla  verifica
formale  del  possesso  dei  requisiti,   senza   attendere   l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo  medesimo.
A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui
alla presente lettera e' previsto il pagamento di una commissione  da
versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi'  concessa  in
favore di beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come  inadempienze
probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai  sensi
delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare  n.
272 del 30 luglio 2008 della Banca  d'Italia,  a  condizione  che  le
predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento  non
siano piu'  classificabili  come  esposizioni  deteriorate  ai  sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)  n.  575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel  caso
in cui le predette esposizioni  siano  state  oggetto  di  misure  di
concessione,  la  garanzia  e'  altresi'  concessa  in   favore   dei
beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni  non  siano
classificabili come  esposizioni  deteriorate  ai  sensi  del  citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)  n.  575/2013,  ad
eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
(13) 
    m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)  concessi  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  i  soggetti  beneficiari  possono  chiedere,  con
riguardo all'importo finanziato  e  alla  durata,  l'adeguamento  del
finanziamento  alle  nuove  condizioni  introdotte  dalla  legge   di
conversione del presente decreto; 
    m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m)  e  m-bis),  il
cui termine iniziale di rimborso del capitale e' previsto  nel  corso
dell'anno 2022, il  termine  anzidetto,  su  richiesta  del  soggetto
finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi,  fermi  restando  gli  obblighi  di
segnalazione e prudenziali; 
    n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro,  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,   secondo   quanto   attestato
dall'interessato  mediante  dichiarazione  autocertificata  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo'  essere
cumulata con  un'ulteriore  garanzia  concessa  da  confidi  o  altri
soggetti abilitati al rilascio  di  garanzie,  a  valere  su  risorse
proprie, sino alla copertura del  100  per  cento  del  finanziamento
concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata per prestiti di
importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi  di  cui
alla lettera c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando,
ad esito della concessione del  finanziamento  coperto  da  garanzia,
l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei
confronti del soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare
delle esposizioni  detenute  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto  per  le  riduzioni  delle   esposizioni
intervenute  tra  le  due  date  in   conseguenza   del   regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti  locali,  le  Camere  di  Commercio,
anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni  di  settore,
anche unitamente  alle  associazioni  e  agli  enti  di  riferimento,
possono conferire risorse al Fondo  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,  anche
a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e  reti
d'impresa  di  cui  all'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo
precedente, la  garanzia  e'  estesa  esclusivamente  alla  quota  di
credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di
cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della  medesima
attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei  ricavi  risultante
dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi   o   dall'ultimo   bilancio
depositato dal cedente o dal locatore; 
    n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di
rafforzare il  supporto  all'emergenza  da  COVID-19  prestato  dalle
cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3  del  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  3  gennaio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare
al fondo consortile, al capitale sociale  o  ad  apposita  riserva  i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali  costituiti  da
contributi  pubblici,  con  esclusione  di  quelli  derivanti   dalle
attribuzioni annuali  di  cui  alla  legge  7  marzo  1996,  n.  108,
esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2019.  Tali  risorse   sono
attribuite unitariamente  al  patrimonio  netto,  anche  ai  fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione.  Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o  quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste  per
la costituzione e per le deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione
del bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria; 
    o) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo; 
    p)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte
del  soggetto  finanziatore  da  non  oltre  3  mesi  dalla  data  di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva  al  31
gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere
al gestore del Fondo una dichiarazione attestante  la  riduzione  del
tasso  di  interesse  applicata,  sul  finanziamento  garantito,   al
soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta  concessione
della garanzia. 
    p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro  la
garanzia  e'  rilasciata  con  la  possibilita'  per  le  imprese  di
avvalersi di un preammortamento fino a  ventiquattro  mesi.  ((Per  i
medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale  di  rimborso
del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente  al  1°
giugno  2022,  l'anzidetto  termine,  su   richiesta   del   soggetto
finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi,  fermi  restando  gli  obblighi  di
segnalazione e prudenziali)). (13) (19) 
  2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lett.  a)  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  per   le   garanzie   su   portafogli   di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati  a  imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20  per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione  nel
portafoglio, un rating, determinato dal  soggetto  richiedente  sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della
scala  di  valutazione  Standard's  and  Poor's,  sono  applicate  le
seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a 
  euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata  e  importo
previste dal comma  1,  lettera  c),  e  possono  essere  deliberati,
perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto  finanziatore  prima   della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020; 
    c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la  valutazione  del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al  90  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non  puo'  superare  il  15  per
cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il  18
per  cento,  nel  caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad   oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre il 90 per cento  della  perdita  registrata
sul singolo finanziamento; 
    h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore  delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola  controgaranzia  dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 
  3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  giugno  2019,  n.
58, le parole "fino  al  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
  4.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai   sensi
dell'articolo  108  del  TFUE,  la  garanzia  dei  confidi   di   cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di  natura  comunitaria,
nazionale,  regionale  e   camerale,   puo'   essere   concessa   sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura  della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
  4-bis.  Le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura,  anche  tramite  propri  organismi  consortili,  con  le
risorse umane, finanziarie e  strumentali  esistenti  a  legislazione
vigente, al fine di favorire l'accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie  imprese,  possono,  anche  con  la  costituzione  di
appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese  in
conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse  alla
riassicurazione del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  fine  di
contenere  i  costi  delle  garanzie  concesse  da  soggetti  garanti
autorizzati. 
  4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  4-bis  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le  piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996  n.  662,   qualora   il   rilascio   della
documentazione antimafia  non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  l'aiuto  e'
concesso all'impresa sotto condizione  risolutiva  anche  in  assenza
della documentazione medesima. Nel  caso  in  cui  la  documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive  ai  sensi  della  medesima  disciplina  antimafia,   e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3  e  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
mantenendo l'efficacia della garanzia. 
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole  "e
privati". 
  7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di
risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per  cento  della
dotazione disponibile del Fondo. 
  8. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  in  possesso   del   requisito   per   la
qualificazione come micro, piccola o media  impresa,  beneficiano,  a
titolo  gratuito  e  nella   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove  imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre
anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e  non  utilmente
valutabili sulla base  degli  ultimi  due  bilanci  approvati,  senza
valutazione del merito di credito, della garanzia del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  sui  finanziamenti  concessi  da  banche   e   intermediari
finanziari  finalizzati  alla  concessione,  da  parte  dei  medesimi
operatori, di erogazioni di microcredito  in  favore  di  beneficiari
come definiti dal medesimo articolo 111 e dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "euro  40.000,00".  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  28
OTTOBRE 2020, N.  137,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  18
DICEMBRE 2020, N. 176. 
  10. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono  assegnati  1.729  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  in  quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  in  favore
delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura  e
dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica  e  dei  birrifici
artigianali. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.  Le  predette  risorse
sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente
istituito, intestato a  ISMEA,  per  essere  utilizzate  in  base  al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  12. L'articolo 49 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato. 
  12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni,  sono  destinate
all'erogazione della garanzia di cui al  comma  1,  lettera  m),  del
presente articolo in favore degli enti non commerciali, compresi  gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti.
Per le finalita' di cui al presente comma, per ricavi si  intende  il
totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque  denominati,
come risultanti  dal  bilancio  o  rendiconto  approvato  dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto  approvato  dall'organo
statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2018. (7) 
  13. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  1.829
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12  e,  quanto  a
249  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante   corrispondente
riduzione  delle  somme  di  cui  all'articolo  56,  comma   6,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 64, comma 4)
che  "L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 213) che "Le societa' di agenti in attivita'
finanziaria, le societa'  di  mediazione  creditizia  e  le  societa'
disciplinate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30  giugno
2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  e  dall'articolo  13,  comma  1,  lettera   m),   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662"; 
  -  (con  l'art.  1,  comma  216)  che  "I  finanziamenti   di   cui
all'articolo 13, comma 1, lettera  m),  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
possono avere durata fino a quindici anni"; 
  - (con l'art. 1, comma 244) che "Le misure di cui all'articolo  13,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al
30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245" ; 
  - (con l'art. 1, comma 245) che "Le garanzie  di  cui  all'articolo
13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse,  alle
condizioni ivi previste, in favore delle imprese  con  un  numero  di
dipendenti non inferiore a 250 e non superiore  a  499,  fino  al  28
febbraio 2021". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 25  maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 244) che "Le misure di cui all'articolo  13,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al
31 dicembre 2021, salvo quanto previsto al comma 245"; 
  - (con l'art. 1, comma 245) che "Le garanzie  di  cui  all'articolo
13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse,  alle
condizioni ivi previste, in favore delle imprese  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base  delle  unita'
di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese  di  cui
alla raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e  medie
imprese, fino al 28 febbraio 2021".