DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 06/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 83 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile,
                   penale, tributaria e militare) 
 
  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. (3) 
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i
termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita
l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del
ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo  2020
e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del codice penale. (3) (8) 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative
alle  dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori   stranieri   non
accompagnati e  ai  minori  allontanati  dalla  famiglia  quando  dal
ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti
in cui e' urgente e indifferibile la tutela di  diritti  fondamentali
della persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni,  al
diritto all'assegno di  mantenimento,  agli  alimenti  e  all'assegno
divorzile o ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', nei  soli  casi
in cui vi sia  pregiudizio  per  la  tutela  di  bisogni  essenziali;
procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti
fondamentali  della   persona;   procedimenti   per   l'adozione   di
provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione  di  sostegno,
di interdizione e di  inabilitazione  nei  soli  casi  in  cui  viene
dedotta una motivata  situazione  di  indifferibilita'  incompatibile
anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame
diretto  della  persona   del   beneficiario,   dell'interdicendo   e
dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni  di
eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo  35  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833; procedimenti  di  cui  all'articolo  12  della
legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione  di  ordini
di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti  di  convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli  articoli  283,
351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali  di
cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150 e, in genere, tutti  i  procedimenti  la  cui  ritardata
trattazione  puo'  produrre  grave   pregiudizio   alle   parti.   In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di  urgenza  e'  fatta  dal  capo
dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso,  con  decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o  del  presidente
del collegio, egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di  sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura  penale,  procedimenti  per  la  consegna  di  un
imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile
2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo
I del titolo  II  del  libro  XI  del  codice  di  procedura  penale,
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e'
pendente  la  richiesta  di  applicazione  di  misure  di   sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i  proposti  o  i  loro
difensori  espressamente  richiedono  che  si  proceda,  altresi'   i
seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione; 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o
proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i  procedimenti
pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata  solo
a mezzo del difensore che li  rappresenta  dinanzi  alla  Corte.  Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di  cassazione  e  pervenuti
alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9  marzo  al  30  giugno
2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data
dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il
31 dicembre 2020. 
  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale. 
  5.  Nel  periodo  di  sospensione  dei  termini   e   limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)  a  f)  e
h). 
  6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30  giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione,
e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  evitare   assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti  ravvicinati  tra  le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure  sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello  e  con  il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  d'appello  dei
rispettivi distretti. (3) (5) 
  7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che  non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di
informazioni   presso   la   pubblica    amministrazione,    mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve  in  ogni
caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio
e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti   ;   il   luogo   posto
nell'ufficio giudiziario da cui il  magistrato  si  collega  con  gli
avvocati, le parti  ed  il  personale  addetto  e'  considerato  aula
d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero,  se
e' prevista  la  sua  partecipazione,  giorno,  ora  e  modalita'  di
collegamento.  All'udienza  il  giudice  da'  atto  a  verbale  delle
modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
e, ove trattasi di parti, della loro libera  volonta'.  Di  tutte  le
ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  eccezioni
indicate al comma 3; 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
    h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del  giudice
con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti. 
  7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e  figli
in spazio neutro, ovvero alla  presenza  di  operatori  del  servizio
socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31
maggio 2020, dopo tale data  e'  ripristinata  la  continuita'  degli
incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale
per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali  e
semiresidenziali  per  i  minorenni,  nonche'  negli  spazi   neutri,
favorendo le condizioni che consentono le  misure  di  distanziamento
sociale. La sospensione degli incontri,  nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  assicurare  i  collegamenti  da  remoto,  puo'   protrarsi
esclusivamente in caso di taluno dei delitti di  cui  alla  legge  19
luglio 2019, n. 69. 
  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma  7
che precludano la presentazione della domanda giudiziale  e'  sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis,  e
324, comma 7, del codice di procedura  penale  e  agli  articoli  24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non  oltre  il  30
giugno 2020. (46) 
  10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che  hanno  la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli  atti  e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto  legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n.  221,  sono  depositati  esclusivamente  con  le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con  le  modalita'  previste
dal periodo  precedente,  sono  assolti  con  sistemi  telematici  di
pagamento  anche  tramite   la   piattaforma   tecnologica   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla
corte di appello, il deposito degli  atti  del  magistrato  ha  luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  E'  comunque
consentito il deposito degli atti di cui al  periodo  precedente  con
modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici  del  dominio
giustizia non sono funzionanti. 
  11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte  di  cassazione,
sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti  e  dei  documenti  da
parte degli  avvocati  puo'  avvenire  in  modalita'  telematica  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici.  L'attivazione  del  servizio   e'   preceduta   da   un
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia    che    accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito telematico degli atti  di  costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti  con  sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura  penale,  dal  9  marzo  2020  al  30   giugno   2020,   la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,  internate
o in stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove  possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al  30
giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti  private  e  dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del  giudice,  da  ufficiali  o
agenti di polizia giudiziaria, da  interpreti,  consulenti  o  periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
informativi  e  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia.   Lo
svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano,  salvo  che  le  parti  vi
acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza
o in camera di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere
esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. 
  12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e sino al 30  giugno  2020,  per  la
decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma  degli
articoli 127 e 614  del  codice  di  procedura  penale  la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito
alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla
deliberazione si procede anche con  le  modalita'  di  cui  al  comma
12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del  codice  di
procedura penale e  il  dispositivo  e'  comunicato  alle  parti.  La
richiesta  di  discussione  orale  e'  formulata  per  iscritto   dal
procuratore generale o dal difensore abilitato a norma  dell'articolo
613 del codice di procedura penale entro  il  termine  perentorio  di
venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di
posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le  udienze  fissate
in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine  previsto
per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta  e'  formulata
dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia
cautelare sono sospesi  per  il  tempo  in  cui  il  procedimento  e'
rinviato. 
  12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30  giugno  2020,  nel  corso  delle
indagini preliminari il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono
avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che
richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di
altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo'
essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento
della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle  persone
detenute, internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a
partecipare all'atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi
presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
  12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro della giustizia  non  aventi  natura  regolamentare,  presso
ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a
norma del terzo periodo, e' autorizzato  il  deposito  con  modalita'
telematica  di  memorie,  documenti,  richieste  e  istanze  indicate
dall'articolo 415-bis, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,
secondo le disposizioni stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia, anche in deroga alle previsioni  del  decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito  al  momento  del
rilascio  della  ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei   sistemi
ministeriali,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal   provvedimento
direttoriale di cui al primo periodo.  I  decreti  di  cui  al  primo
periodo  sono  adottati  su  richiesta  degli  uffici  del   pubblico
ministero, previo accertamento da parte del  Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati  del  Ministero  della  giustizia
della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei  documenti
informatici. 
  12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro della giustizia  non  aventi  natura  regolamentare,  presso
ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a
norma  del  terzo  periodo,  gli  ufficiali  e  agenti   di   polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli  uffici  del  pubblico
ministero atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
anche  in  deroga  alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede.  I  decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli  uffici  del
pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia  della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici. 
  12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei  procedimenti
civili e penali non sospesi, le deliberazioni  collegiali  in  camera
di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da  remoto
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
luogo da cui si collegano  i  magistrati  e'  considerato  Camera  di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo
la deliberazione, il presidente del  collegio  o  il  componente  del
collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza  o
l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria  ai  fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e,  in  ogni  caso,
immediatamente  dopo  la  cessazione  dell'emergenza  sanitaria.  Nei
procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non  si
applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di  discussione
finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il
ricorso a collegamento da remoto. 
  13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi  e  ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9,  sono  effettuate  attraverso  il  Sistema  di   notificazioni   e
comunicazioni  telematiche  penali  ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  14.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  degli  avvisi  e  dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle  altre  parti
sono eseguite  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia,  ferme  restando  le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 
  15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati  all'utilizzo  del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche  penali  per  le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e  provvedimenti  indicati
ai  commi  13  e  14,  senza  necessita'  di  ulteriore  verifica   o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  16.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di   cui   dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  17.  Tenuto  conto  delle  evidenze  rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020,  la
concessione dei permessi premio  di  cui  all'articolo  30-ter  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta'  ai  sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e  del  decreto  legislativo  2
ottobre 2018, n. 121. 
  18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di  assise  di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 
  19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  20. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio  2020  sono  altresi'  sospesi  i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   regolati   dalle   disposizioni
vigenti, quando i predetti  procedimenti  siano  stati  introdotti  o
risultino gia' pendenti a far data dal 9  marzo  fino  al  11  maggio
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata  massima  dei
medesimi procedimenti. 
  20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri  di
mediazione in ogni caso possono svolgersi in via  telematica  con  il
preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel  procedimento.
Anche successivamente a tale periodo  gli  incontri  potranno  essere
svolti, con il preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  mediante  sistemi  di
videoconferenza. In caso  di  procedura  telematica  l'avvocato,  che
sottoscrive  con  firma  digitale,  puo'  dichiarare   autografa   la
sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta  in
calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo
al procedimento di mediazione svoltosi  in  modalita'  telematica  e'
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati  delle  parti  con  firma
digitale   ai   fini    dell'esecutivita'    dell'accordo    prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.  28.  Il
mediatore, apposta  la  propria  sottoscrizione  digitale,  trasmette
tramite posta  elettronica  certificata  agli  avvocati  delle  parti
l'accordo cosi' formato. In  tali  casi  l'istanza  di  notificazione
dell'accordo  di  mediazione  puo'  essere  trasmessa   all'ufficiale
giudiziario mediante l'invio di un  messaggio  di  posta  elettronica
certificata.  L'ufficiale  giudiziario   estrae   dall'allegato   del
messaggio  di  posta  elettronica  ricevuto   le   copie   analogiche
necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli  137  e
seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna  di  copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  20-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)). 
  21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano altresi' ai  procedimenti  relativi  alle  giurisdizioni
speciali non contemplate dal presente decreto-legge,  agli  arbitrati
rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 
  22. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36,  comma  1)
che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11
maggio  2020.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che  "La  disposizione
di cui al comma 1 non si applica ai  procedimenti  penali  in  cui  i
termini di cui  all'articolo  304  del  codice  di  procedura  penale
scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 158, comma  1)  che
"Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, la sospensione dei termini  processuali  prevista  dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si  intende
cumulabile  in  ogni  caso  con  la  sospensione   del   termine   di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 giugno 2020, n. 70, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera
b-bis)) che al comma 6,  primo  periodo,  del  presente  articolo  le
parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "30  giugno
2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n.
140  (in   G.U.   1ª   s.s.   7/7/2021,   n.   27),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   83,   comma   9,   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,
n. 27, nella parte in cui prevede  la  sospensione  del  corso  della
prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono  rinviati
ai sensi del precedente comma 7, lettera g),  e  in  ogni  caso,  non
oltre il 30 giugno 2020".