DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 27/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 75 
 
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi  per  la  diffusione
del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso  di  cittadini  e
                              imprese) 
 
  1. Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  favorire  la
diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina,
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e  imprese,
quali ulteriori misure di contrasto agli  effetti  dell'imprevedibile
emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    le    amministrazioni
aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice  di  cui  al
decreto legislativo, 18 aprile 2016,  n.  50,  nonche'  le  autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge  che  disciplina  i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto  di  beni,
forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   e   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56  sono  autorizzate,  sino  al  31
dicembre  ((2021)),  ad  acquistare  beni  e   servizi   informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service)
e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2018/1807  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi
di conservazione, processamento e gestione dei  dati  necessariamente
localizzati   sul   territorio   nazionale,   nonche'   servizi    di
connettivita',   mediante   procedura    negoziata    senza    previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno
una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa  innovativa»,
iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di
cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate. 
  3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa
acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico
aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi
di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario
Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  nonche'
previa  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  imposte   dalle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
Al termine delle procedure  di  gara,  le  amministrazioni  stipulano
immediatamente il contratto ed  avviano  l'esecuzione  dello  stesso,
anche in deroga  ai  termini  di  cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici  e
di connettivita' hanno una durata massima non superiore  a  trentasei
mesi,  prevedono  di  diritto  la  facolta'  di  recesso  unilaterale
dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a  dodici  mesi
dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso  il  rispetto
dei  principi  di  interoperabilita'  e  di  portabilita'  dei   dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o  trattati  attraverso
le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,  senza  ulteriori  oneri
per il committente. La facolta' di recesso  unilaterale,  di  cui  al
periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e  senza  oneri
di alcun genere a carico dell'amministrazione. 
  4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei
sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste
dagli articoli 5, 62, 64 e  64-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della
disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.