DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 56 
 
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e  medie  imprese
                 colpite dall'epidemia di COVID-19) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta  come  evento  eccezionale   e   di   grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5,
possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle
esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari
finanziari previsti dall'articolo 106  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
misure di sostegno finanziario: 
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio
2020 o,  se  successivi,  a  quella  di  pubblicazione  del  presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata  sia  per
quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o
in parte fino al 30 giugno 2021; 
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente  ai  rispettivi
elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30 giugno  2021
alle medesime condizioni; 
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale,
anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
giugno 2021 e' sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di  rimborso
delle rate o  dei  canoni  oggetto  di  sospensione  e'  dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di  nuovi  o  maggiori  oneri  per
entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese richiedere di sospendere
soltanto i rimborsi in conto capitale. ((42)) 
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della
dichiarazione  con  la  quale  l'Impresa   autocertifica   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  aver  subito  in  via
temporanea carenze di  liquidita'  quale  conseguenza  diretta  della
diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari
creditizi. 
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le
microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia. 
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con
indicazione dell'importo massimo  garantito,  le  operazioni  oggetto
delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di
euro, garantisce: 
  a) per un importo pari al 33 per cento i  maggiori  utilizzi,  alla
data del 30 giugno 2021, rispetto all'importo utilizzato alla data di
pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui  al  comma  2,
lettera a); 
  b) per un importo pari al 33 per  cento  i  prestiti  e  gli  altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); 
  c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui  e
degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di  leasing
che siano in scadenza entro il 30  giugno  2021  e  che  siano  state
sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 
  Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al  comma  2,  lettere
a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto  di
provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione   di
finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario
nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti   agevolati    previa
comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni   puo'
provvedere  a  fornire  le  eventuali  integrazioni  alle   modalita'
operative. (29) ((42)) 
  7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al  comma  6
ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito.  La  garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle
rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un  importo  non
inferiore al 6 % dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione
della sezione speciale. 
  8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta  dai  soggetti
finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi  al
termine delle misure di sostegno di cui  al  comma  2,  le  procedure
esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale  delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al  mancato  pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi  relative
ai  prestiti  prorogati  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b);   3)
all'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di  leasing
sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In  tal  caso,  i  soggetti
finanziatori possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai  prestiti  e  agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)  corredata
da una stima  della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo
delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2021. Il
Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'  della  richiesta,
provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. ((42)) 
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la   legittimita'   della
richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto  finanziatore,
entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del  minor  importo  tra  la
quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e
il 33 per cento della perdita finale stimata a carico  del  Fondo  di
cui al comma 8. 
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo'
richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento   delle   procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
soggetti beneficiari della garanzia. 
  11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  prevista  ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  -  legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo  di  cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
                                                                  (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art.  26-ter,  comma  1)
che "Le misure di sostegno finanziario di  cui  all'articolo  56  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si   applicano   anche   ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7  e  7-bis,
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo  1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dell'articolo  6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.  Gli  oneri  per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione  del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
254) che "Per le finalita' di cui ai commi da 248 a 255 del  presente
articolo la dotazione della sezione speciale del  fondo  di  garanzia
istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno
2021". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 16, comma  1)
che "Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  alle  misure  di  sostegno
previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come  modificato  dal  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far  pervenire  al  soggetto
finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di
cui al comma 2 del suddetto articolo  56,  e'  prorogato  il  termine
delle predette misure di  sostegno,  limitatamente  alla  sola  quota
capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.  Conseguentemente
sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini
di cui all'articolo 56, commi 6 e 8".