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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  31-12-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 54-ter

(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa,
((fino al 30 giugno 2021))
, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
((44))
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AGGIORNAMENTO (44)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 giugno 2021, n. 128 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/2021, n. 25), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il quale ha modificato il comma 1 del presente articolo).