DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-3-2020
 
                               Art. 51 
 
(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della  garanzia  dei
                confidi di cui all'art. 112 del TUB) 
 
  1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a  titolo  di  sanzione,  dai  confidi  all'Organismo  di  cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  sono  deducibili  dai   contributi   previsti   al   comma   22
dell'articolo  13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  3-bis  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385.