DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 2-bis 
 
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per  il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza   nonche'   per   assicurare   sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub-intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato  dal
Consiglio dei ministri con deliberazione in  data  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio  2020,
possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori  socio-sanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione   medico-specialistica,   integrato    dagli    emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi, e' riconosciuto ai  fini
del ciclo di studi  che  conduce  al  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del
corso, assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche  e
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti. I predetti incarichi, qualora  necessario,  possono  essere
conferiti anche in deroga  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei  limiti  delle  risorse
complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con  decreto  del
Ragioniere generale dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020; 
    b)  procedere  alle  assunzioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti  e  con  le
modalita'  ivi  previsti  compreso  il   trattamento   economico   da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione. (17) (21) 
  2.  I  contratti  di  lavoro  autonomo  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante  lo  stato  di
emergenza  integra,  per  la  durata  della  stessa,   il   requisito
dell'anzianita' lavorativa di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  3. Gli incarichi di cui al comma  1,  lettera  a),  possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. (30) (38) (59) (69) ((83)) 
  4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto  dal  comma
2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera  a),  conferiti,  per  le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata
ivi previsto. 
  5. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
conferire incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, con durata non superiore  a  sei  mesi,  e
comunque entro il termine  dello  stato  di  emergenza,  a  dirigenti
medici,  veterinari  e  sanitari  nonche'  al  personale  del   ruolo
sanitario del comparto sanita', collocati in  quiescenza,  anche  ove
non iscritti al competente  albo  professionale  in  conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza. I predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli  incarichi  di
cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da
lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.(17)(21)(60)(69) (76) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che i termini previsti dai commi 1 e 5  del  presente  articolo  sono
prorogati al 15 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal  D.L.  7  ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art.  1,  comma  3)  che  i  termini
previsti dai commi 1 e 5 del presente articolo sono prorogati  al  31
dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19,  comma
1) che il termine previsto dal  comma  3  del  presente  articolo  e'
prorogato fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il
termine previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato  fino
al 31 dicembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che il termine previsto dal  comma  3  del  presente  articolo  e'
prorogato fino al 31 marzo 2022. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art.  4,  comma
7)  che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  5,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  materia  di  conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al
personale del ruolo sanitario  del  comparto  sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza del collocamento  a  riposo,  nonche'  agli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza,  e'  prorogato  al  31  marzo
2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente  e
della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L.
19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma  1)  che  il
termine previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato  fino
al 31 dicembre 2022. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 5-bis) che "Il termine di
cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche
di collaborazione coordinata  e  continuativa,  a  dirigenti  medici,
veterinari e sanitari nonche' al personale del  ruolo  sanitario  del
comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti  al
competente albo  professionale  in  conseguenza  del  collocamento  a
riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari   collocati   in
quiescenza, e' prorogato al 31 dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art.  36,  comma  4-bis)
che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma  5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 31 dicembre 2023". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art.  4,  comma
3) che "Le disposizioni di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi  fino  al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente".