DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 103 
 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti
               degli atti amministrativi in scadenza) 
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche
amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche
sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento. (3) (8) 
  1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1  trova  altresi'
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e
alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi
giurisdizionali. 
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  la  data
della  dichiarazione  di  cessazione   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  conservano  la  loro  validita'  per  i
novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello
stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo  precedente  si
applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle
segnalazioni certificate di agibilita', nonche'  alle  autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque  denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi
edilizi comunque denominati rilasciati  fino  alla  dichiarazione  di
cessazione dello stato di emergenza. (21) 
  2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n.
1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  2-ter. Nei contratti tra privati, in  corso  di  validita'  dal  31
gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della
proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione
contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
  2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi
conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati
fino al medesimo termine anche: 
    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da
studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro
subordinato non stagionale; 
    b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    c) i documenti di viaggio di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale,
di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286; 
    e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento
familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi
particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card,
trasferimenti infrasocietari.(21) (31) ((38)) 
  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si  applicano
anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30,
39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il
presente comma si applica anche alle richieste di  conversione.  (21)
(31) ((38)) 
  2-sexies. Tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  di  cui  al
comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,
e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e  sono  soggetti
alla disciplina di cui al medesimo comma 2. (21) 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e
dei  decreti-legge  23  febbraio  2020,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,  n.
19, nonche' dei relativi decreti di attuazione. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da
ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati. 
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale
di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti
alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. (3) 
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31 dicembre 2020. (30)(36) 
  6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi
emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal  23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. Per il  medesimo  periodo  e'  sospeso  il  termine  di  cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37,  comma  1)
che "Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5
dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
prorogato al 15 maggio 2020". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41,  comma  1)  che
"Ai fini della verifica del  conseguimento  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3
aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come
prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma  2)
che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  le  previsioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai  documenti  unici  di
regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125  del  1°  giugno  2015,  che  continuano  ad  essere
assoggettati alla disciplina ordinaria di  cui  al  medesimo  decreto
ministeriale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi  di
soggiorno e i titoli  di  cui  all'articolo  103,  commi  2-quater  e
2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  compresi  quelli
aventi  scadenza  sino  al  31  dicembre  2020,  conservano  la  loro
validita' fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il  31
gennaio 2021". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 13,  comma
13) che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal comma 6  del
presente articolo, e' prorogata sino al 30 giugno 2021  limitatamente
ai provvedimenti di  rilascio  adottati  per  mancato  pagamento  del
canone alle scadenze  e  ai  provvedimenti  di  rilascio  conseguenti
all'adozione, ai  sensi  dell'articolo  586,  comma  2,  c.p.c.,  del
decreto  di  trasferimento  di  immobili  pignorati  ed  abitati  dal
debitore e dai suoi familiari. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  14  gennaio
2021, n. 2, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che  "I  permessi
di soggiorno e i titoli di cui all'articolo  103,  commi  2-quater  e
2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  compresi  quelli
aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro  validita'
fino alla medesima data". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L.
21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art.  40-quater,  comma  1)
che "La sospensione dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  limitatamente  ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone
alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma,  del  codice
di  procedura  civile,  del  decreto  di  trasferimento  di  immobili
pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata: 
  a) fino al 30  settembre  2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; 
  b) fino al  31  dicembre  2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal D.L. 22 aprile 2021,
n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021,  n.  87,
ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "I permessi di  soggiorno
e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi  quelli  aventi  scadenza
sino al 31 luglio  2021,  conservano  la  loro  validita'  fino  alla
medesima data. Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono
comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei  titoli  di
cui  al   primo   periodo,   la   cui   trattazione   e'   effettuata
progressivamente dagli uffici competenti".