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DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
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vigente al 09/03/2020
Testo in vigore dal:  8-3-2020 al: 16-3-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;
Considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge

Art. 1

Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.