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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020) (1)

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (20G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 3-quater

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano
((a decorrere dall'anno accademico 2025/2026))
ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/ 2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico
((entro il 31 dicembre 2024))
. (11)
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano
((a decorrere dall'anno accademico 2025/2026))
.
3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»".