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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (19G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 (in G.U. 28/02/2020, n. 50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2020)
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Testo in vigore dal:  29-2-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante: «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perfezionare e completare la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali prima che la stessa acquisti efficacia;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza che le modifiche apportate entrino in vigore prima che sia applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il
((30 aprile 2020))
»;
2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
((1° maggio 2020))
».