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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2024)
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Testo in vigore dal:  14-10-2020
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Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: ", sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,".
((2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età))