DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «nel  corso  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»; 
    b) al comma 3, la parola «2018»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2019». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «2018,  2019  e
2020». 
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo  2018,
n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020». 
  3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di  cui  all'articolo
13,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure  di
cui al primo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma,  possono
essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel  Fondo
istituito ai sensi  dell'articolo  32-ter.1  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  ferme  restando  le
prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma, la  CONSOB  puo'  esercitare  gli
ulteriori poteri previsti dall'articolo 36,  comma  2-terdecies,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle  iniziative
di chiunque nel  territorio  della  Repubblica,  attraverso  le  reti
telematiche o di telecomunicazione: a)  offra  al  pubblico  prodotti
finanziari in difetto del prescritto prospetto; b)  diffonda  annunci
pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di  prodotti  finanziari
diversi   dagli   strumenti   finanziari   comunitari   prima   della
pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che  la  CONSOB
puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo  unico
di cui al decreto  legislativo  n.  58  del  1998  devono  intendersi
comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri  previsti  dal
menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del  decreto-legge  n.  34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del  2019.
((28)) 
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo  periodo,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'  prorogato  di  ulteriori
ventiquattro mesi. 
  3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto  l'abrogazione
disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale  sulla
pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la  tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui  rispettivamente
ai capi I e II del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,
nonche' il canone per l'installazione dei  mezzi  pubblicitari  e  il
canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  di   cui
rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446. 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti:  ",
2019, 2020, 2021 e 2022". 
  3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  1,
comma 659,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021. 
  3-septies. Non si fa  luogo  al  rimborso  dell'accisa  sui  sigari
versata in applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ed  e'
dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate  dal
1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto secondo  l'aliquota  prevista  dalle
predette disposizioni. 
  3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di  cui  al  comma
3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti: 
  "2-bis.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,   quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali  sia
stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24  febbraio  1992,
n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica  esclusivamente  ai
contratti di  locazione  stipulati  nei  comuni  di  cui  al  periodo
precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 
  2-bis.1.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche  ai  contratti  di  locazione  stipulati  nei  comuni  di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in cui sia stata individuata  da  un'ordinanza  sindacale  una  'zona
rossa'". 
  3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 18,  comma  10-bis)
che  "Al  fine  di  contenere  l'incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020,  n.  8,  e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024".