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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  2-3-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 39

Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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10-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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12-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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12-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
14.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19))
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14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022";
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022".
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033". (13)
14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".(13)
14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:
"322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".(13)
14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".(13)
14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";
b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati".

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AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile - 27 maggio 2021, n. 107 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/2021, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano".