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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2024)
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vigente al 13/01/2025
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-12-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 52

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono
((01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020"))
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: "296. Per le finalità
((di cui all'articolo 3))
della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
((dei trasporti))
un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e
((di 5 milioni di euro per l'anno 2020))
. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018,
((per gli anni 2019 e 2020))
, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni
((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione))
, sono disciplinate
((le modalità di attuazione del presente comma))
, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.".
((2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero))