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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025)
Testo in vigore dal:  27-3-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
((28))
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AGGIORNAMENTO (28)

La Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»".