DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: "di un terzo delle  risorse"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della meta' delle risorse". ((24)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
                                                                 (22) 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di  sostegno
alla poverta' e di inclusione attiva,  dal  1°  gennaio  2023  al  31
dicembre 2023 la misura del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le  disposizioni
di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei  familiari  al
cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  minorenni  o  persone  con  almeno
sessant'anni di eta'." 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1,  comma
318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal  1°  gennaio
2024. 
  Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n.  197,  come  modificata
dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma  318)
il venir meno dell'abrogazione del comma 1-ter del presente articolo.