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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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Testo in vigore dal:  19-12-2018
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Art. 24-quater

(( (Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi). ))
((
1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8
))