DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda  presentata
                           alla frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita  la
seguente: 
  "b-bis) 'domanda reiterata':  un'ulteriore  domanda  di  protezione
internazionale presentata dopo che e' stata  adottata  una  decisione
definitiva su una domanda  precedente,  anche  nel  caso  in  cui  il
richiedente  abbia  esplicitamente  ritirato  la  domanda  ai   sensi
dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale  abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento  o  di  rigetto
della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2")); 
    a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: 
  a) debbono essere estradati verso un altro Stato  in  virtu'  degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; 
  b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale  penale
internazionale; 
  c)  debbano  essere  avviati  verso  un  altro  Stato   dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; 
  d) hanno presentato una prima domanda reiterata al  solo  scopo  di
ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di   una   decisione   che   ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; 
  e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma  1,  o  dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda  reiterata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; 
  b) all'articolo 28-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso previsto  dall'articolo  ((28,  comma  1,  lettera
c-ter), e dall'articolo))  29,  comma  1,  lettera  b),  la  questura
provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione   della   documentazione
necessaria alla Commissione  territoriale  che  adotta  la  decisione
entro cinque giorni. 
  1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso  in
cui il richiedente presenti la domanda di  protezione  internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
1-quater, dopo essere stato fermato per  avere  eluso  o  tentato  di
eludere i relativi controlli ((, e nei casi di cui  all'articolo  28,
comma 1, lettera c-ter) )). In tali casi  la  procedura  puo'  essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o  di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 
  2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
  3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i  controlli  di  frontiera  ovvero»
sono soppresse; 
  c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
  «Art. 29-bis  (Domanda  reiterata  in  fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui  lo  straniero
abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
di un provvedimento che ne comporterebbe  l'imminente  allontanamento
dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile  in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire  l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»; 
    e) all'articolo 35-bis: 
  1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  28-bis,
commi 1-ter e 2,»; 
  2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  e'  autorizzata
la spesa di ((...)) 1.860.915 euro a  decorrere  dall'anno  2019.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. 
  ((2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione
internazionale  pendenti,  con  decreto  del  Ministro   dell'interno
possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata  massima  di
otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni  territoriali  per  il
riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25,  fino  ad  un  numero
massimo di dieci. 
  2-ter. Per le finalita' di cui al comma  2-bis  e'  autorizzata  la
spesa di 2.481.220  euro  per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 39)).